Opposizione all’ordinanza di assegnazione

Opposizione all’ordinanza di assegnazione
Avv. Daniele Franzini L’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta. Il rimedio impugnatorio dell’appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione. Lo ha stabilito la III Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17663 pubblicata in data 2 luglio 2019. La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità dell’opposizione proposta dai terzi pignorati (società) che avevano reso dichiarazione negativa a fronte della domanda di pignoramento di un credito di lavoro. In particolare, i terzi – ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – avevano proposto atto di citazione in opposizione all’ordinanza di assegnazione emanata dal giudice dell’esecuzione. Tale ordinanza era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Venezia che aveva ritenuto che l’opposizione dovesse essere proposta con ricorso nel rispetto dei termini previsti dall’art. 617 c.p.c. Come è noto, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha differenziato il regime giuridico a seconda che il terzo non renda la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa sia contestato. Nel primo caso non è necessario che venga introdotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo poiché il suo silenzio è equiparato alla non contestazione dell’esistenza del credito pignorato: l’ordinanza di assegnazione così pronunciata dal giudice dell’esecuzione può essere impugnata dal terzo nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma c.p.c. Nell’ipotesi in cui, invece, sorgano contestazioni circa il contenuto della dichiarazione del terzo, esse vanno risolte dal giudice dell’esecuzione con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 549 c.p.c.: tale ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione abbia pronunciato l’ordinanza di assegnazione con errore percipiente circa il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi pignorati ovvero sbagliando nel ritenerle positive, oppure ancora, che abbia accertato sommariamente la sussistenza del credito pignorato sulla base dei poteri riconosciutigli dall’art. 549 c.p.c., nella versione introdotta dalla legge n. 228 del 2012. Nel caso specifico, trattandosi di un’opposizione proposta avverso un atto del processo esecutivo, la stessa andava proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 617, secondo comma, c.p.c. Sempre secondo la Corte, la stessa conclusione sarebbe valsa nell’ipotesi in cui, con l’ordinanza in questione, il giudice dell’esecuzione avesse voluto sommariamente accertare l’esistenza del credito denegato dai terzi, così come consentito dall’art. 549 c.p.c.
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