Opposizione all'esecuzione. Liquidazione delle spese

Opposizione all'esecuzione. Liquidazione delle spese
Avv. Daniele Franzini

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata il valore della causa deve essere determinato in relazione al ‘peso’ economico della controversia: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non abbia direttamente ad oggetto il bene pignorato ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20451 del 2.8.2018.

Gli Ermellini erano stati chiamati a pronunciarsi in merito all’opposizione all’esecuzione proposta da un terzo essendo il pignoramento stato erroneamente eseguito su un immobile non di proprietà del debitore esecutato ma di proprietà del terzo opponente. Oggetto di impugnazione è stato anche il capo relativo alla statuizione sulle spese, liquidate in misura ritenuta sproporzionata rispetto al valore della causa.

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori