Opposizione a decreto ingiuntivo. Chiamata di terzo

Opposizione a decreto ingiuntivo. Chiamata di terzo
Avv. Daniele Franzini L’opponente al decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo ai sensi del secondo comma dell’art. 269 c.p.c., non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma nell’atto di opposizione deve chiedere al giudice di essere a ciò autorizzato. Il provvedimento del giudice che autorizza, o rifiuta di autorizzare, la chiamata in causa di un terzo ex art. 269 c.p.c. non ha natura decisoria, pertanto, non può essere oggetto di appello. Infine, se la chiamata in causa del terzo viene negata, tale soggetto non assume la qualità di parte del processo neppure nell’ipotesi in cui egli sia litisconsorte necessario. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21706 pubblicata il 26 agosto 2019.
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