Opponibilità al terzo dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori solo in caso di accordo fraudolento: Cassazione n.26239/2021

Opponibilità al terzo dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori solo in caso di accordo fraudolento: Cassazione n.26239/2021
Con ordinanza n. 26239 dello scorso 28 settembre la Corte ha ribadito che ai fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, la normativa vigente “richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società”.
Il caso in esame

La Banca creditrice ricorreva in via monitoria nei confronti della società fideiubente della debitrice principale, ottenendo un decreto ingiuntivo di pagamento di una somma di denaro. Avverso tale provvedimento la società garante proponeva opposizione, la quale, tuttavia, veniva respinta dal Tribunale di Vicenza. In sede di appello, proposto dalla società ingiunta, i giudici di secondo grado confermavano quanto stabilito dal giudice di prime cure. In risposta alle contestazioni della società appellante, i giudici di appello rilevavano che “ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, l'art. 2384 c.c., comma 2, e l'art. 2475 bis, comma 2, del codice civile richiedono non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società”. La Corte territoriale aveva, inoltre, osservato che la società garante e la società garantita erano composte dagli stessi soci, legati altresì da uno stretto vincolo di parentela, e che gli stessi ricoprivano ciascuno il ruolo di amministratore in ognuna delle società medesime. Pertanto la fideiussione ben poteva ritenersi preordinata al soddisfacimento economico della società garante, rivelandosi strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale. Essendo però stata respinta l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte territoriale, l’appellante ricorreva in Cassazione, ritenendo che fosse raggiunta la prova dell’intenzionale agire dei terzi in suo danno.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori e opponibilità al terzo

Ai sensi dell’art. 2384, comma 2, e 2475 bis, comma 2, del codice civile le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino, rispettivamente, per le S.p.A dallo statuto o da una decisione degli organi competenti e per le S.r.l. dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate. Nel caso, invece, in cui si intenda opporre al terzo contraente le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali è necessario provare la conoscenza da parte del terzo sia dell’esistenza di tali limitazioni, che della sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, della consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società.

La conclusione della Corte

I giudici della Corte, ribadendo quanto affermato dalla Corte territoriale, hanno aggiunto che “l’onere della prova della effettiva esistenza di un accordo fraudolento, ovvero della consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno, viene ad incombere sul soggetto che intende predicare l’opponibilità del vizio al terzo e l’inefficacia dell’atto”. Per tali motivi, la Cassazione, ritenuto che la sottoscrizione della fideiussione nonché la dichiarazione del ricorrente per cui la stessa è un negozio che si presume dannoso e non coerente con l’oggetto sociale non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’agire intenzionale dei terzi in danno alla società, ha respinto il ricorso.

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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