Ove siano poste in essere operazioni con parti correlate, i sindaci non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di correttezza sostanziale, per difetto di indipendenza dell’adivsor e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d’impedire silenti svuotamenti societari.
Così ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14708, depositata il 10 Luglio 2020, rigettando il ricorso proposto dai membri del collegio sindacale di una società quotata avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, che aveva respinto l’opposizione alla delibera della CONSOB, asserente la violazione di obblighi in capo ai componenti del collegio.
Il caso
Secondo la valutazione dei Giudici d’Appello, gli odierni ricorrenti, al tempo membri del collegio sindacale della società quotata, non avevano vigilato adeguatamente sull’adozione ed attuazione delle procedure previste dal Regolamento della CONSOB in materia di operazioni con parti correlate. Nello specifico, i sindaci non avevano opportunamente vigilato sull’operato del Comitato di Controllo Interno e per la Corporate Governance in merito alla valutazione del requisito di indipendenza in capo all’advisor finanziario nominato, nonché avendo altresì violato la disciplina sulle operazioni con parti correlate di minor rilevanza, avendo conferito ad uno Studio Legale l’incarico di advisor legale senza ottenere il preventivo parere del Comitato Interno e senza la delibera del consiglio di amministrazione.
Le operazioni con parti correlate: il regolamento CONSOB
Le OPC sono operazioni che una società compie con soggetti insider in potenziale conflitto di interessi: manager, azionisti di controllo, società del gruppo e così via. I rischi di tali operazioni sono principalmente il tunnelling, ovvero il trasferimento di ricchezza a favore delle parti correlate ed, in generale, l’esecuzione di operazioni non nell’interesse della società.
Al fine di evitare tali rischi, l’art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento CONSOB prevede che prima dell’approvazione dell’operazione il Comitato di Controllo si esprima motivatamente sull’interesse sociale, nonché sulla correttezza sostanziale e convenienza dell’operazione.
La disciplina civilistica e la delibera CONSOB
L’art. 2403 co. 1 del codice civile prevede che il collegio sindacale svolga la sua attività di vigilanza nel rispetto dei principi di buona amministrazione, sotto il profilo della correttezza, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza e nell’interesse perseguito dalla società, e sotto il profilo dell’adeguatezza degli assetti, ovvero sulla base di regole organizzative adottate dalla società in relazione al tipo di attività svolta e alla dimensione del complesso aziendale. Questo affinché non solo siano rispettate le norme di legge e dello statuto, ma anche affinché l’attività di impresa sia esercitata secondo criteri di efficienza ed efficacia dell’azione gestoria. Tale regola generale è confermata nella delibera CONSOB n. 17221/2010 altresì in riferimento alle società quotate.
Conclusione della Corte
La Corte ha concluso affermando che era dovere dei sindaci, odierni ricorrenti, rendere note le criticità sotto il profilo della correttezza, in relazione all’assenza del requisito di indipendenza dell’advisor finanziario Mediobanca ed altresì ha confermato l’addebito della Corte d’Appello di Bologna, in ordine alla mancata vigilanza sulla scelta dell’advisor legale, in quanto priva di correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.