Onere probatorio nel contratto di conto corrente

Onere probatorio nel contratto di conto corrente
Avv. Daniele Franzini Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Quest'ultima non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui si controverta dell'addebito di interessi anatocistici non dovuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 20.1.2017 n. 1584. Con la pronuncia appena menzionata, gli Ermellini hanno assoggettato a riforma la sentenza n. 256/2012 resa dalla Corte di Appello di Venezia, accogliendo le doglianze dei ricorrenti laddove avevano dedotto che la Corte lagunare, pur ritenendo illegittimi gli addebiti di interessi debitori e anatocistici sul conto corrente in contestazione, aveva condiviso le risultanze della consulenza tecnica, fondata su un saldo passivo intermedio non giustificato da precedenti estratti conto. In tale senso, a parere dei ricorrenti, la Corte di Venezia avrebbe dovuto ritenere non fondata la pretesa azionata o, quanto meno, disporre nel senso che il saldo intermedio risultante alla data del primo degli estratti conto prodotti fosse ricondotto a zero. Siffatta censura è stata ritenuta meritevole di accoglimento dalla Suprema Corte, la quale ha fondato la sentenza in commento sul principio riportato in epigrafe, fatto oggetto di numerose pregresse pronunce (Cass. Civ., 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. Civ. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. Civ. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. Civ. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. Civ. 10 maggio 2007, n. 10692). Proseguendo nel proprio ragionamento, la Corte ha poi ribadito che “tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell'addebito di interessi anatocistici non dovuti. La Corte di merito, una volta accertata la non consentita contabilizzazione, da parte della banca, di interessi anatocistici, avrebbe dovuto tener conto del fatto che, con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS), la produzione degli estratti conto non era completa: in conseguenza, non avrebbe potuto mantenere fermo il saldo debitore di apertura del primo degli estratti conto prodotti, dal momento che in esso confluivano interessi che non spettavano”. In sintesi, la sentenza in commento ha confermato il principio a mente del quale il giudice, convenzionalmente, azzera le risultanze portate dall’estratto conto più antico prodotto in giudizio dall’istituto di credito, perché la lacuna documentale relativa ai periodi precedenti non consente di comprendere come si è pervenuti a quelle determinate cifre.
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