Onere probatorio nel contratto di conto corrente

Onere probatorio nel contratto di conto corrente
Avv. Daniele Franzini Laddove vi sia, da parte del correntista, contestazione in ordine all’entità del credito vantato dalla banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, l’istituto di credito ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il credito derivante dal saldo debitore si determina sulla base del cosiddetto “saldo zero”, che riconduce a zero il primo saldo disponibile. Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il suo credito; in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista è ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile. Lo ha stabilito la Corte d’Appello Milano con la sentenza n. 31/2017 pubblicata il 5.1.2017. Con la pronuncia appena menzionata, la Corte di Appello di Milano ha fatto proprio il principio già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21466 del 19.9.2013, laddove si è statuito che “una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagl'interessi non dovuti”. A siffatta conclusione gli Ermellini sono giunti considerando che la mancata produzione di tutti gli estratti conto impedisce di pervenire alla esatta determinazione del credito della banca, poiché “il saldo registrato alla data di chiusura del conto e la documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto non consentono di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agl'interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo”  (così, Cass. Civ., Sez. 1, 25.11.2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692); ragion per cui “nell’ipotesi in cui la banca creditrice non abbia prodotto il primo estratto conto, si ritiene corretto effettuare il calcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, partendo dal “saldo zero” (ancora Cass. Civ., Sez. 1, 25.11.2010, n. 23974). Ciò significa che il giudice, convenzionalmente, azzera le risultanze portate dall’estratto conto più antico prodotto in giudizio dall’istituto di credito, perché la lacuna documentale non consente di capire come si è pervenuti a quelle determinate cifre. Sotto un profilo squisitamente processuale è interessante osservare che, a giudizio della Corte, “è irrilevante che il saldo iniziale risultante dalla documentazione relativa all'ultimo periodo corrisponda a quello finale riportato negli estratti conto relativi ai periodi precedenti, dei quali non sia stata dedotta l'avvenuta contestazione da parte del correntista, dal momento che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., Sez. 1, 26.5.2011, n. 11626; conformi: 19 marzo 2007, n. 6514; 18 maggio 2006, n. 11749). Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Milano ha poi osservato che “nell’ipotesi inversa, in cui sia il correntista ad agire in giudizio, formulando domanda di accertamento negativo del debito e di ripetizione di indebito, in virtù dei principi di cui all’art. 2697 c.c., sarà onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente il correntista dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore. In mancanza della documentazione completa, il credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile” (così, Cass. Civ, 9201/2015). Detta conclusione viene vista dalla giurisprudenza di merito come un corollario dell’art. 2697 c.c., in ossequio del quale il correntista attore deve dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Utilizzare il “saldo zero” in questa distinta ipotesi significherebbe violare l’art. 2697 c.c. in punto di onere della prova, sicché l’onere della produzione degli estratti conto ricade sul correntista attore, che non può certo valersi del principio di vicinanza della prova (utilizzando dunque al “saldo zero”), in quanto tale regola si applica solo laddove ricorra la difficoltà oggettiva di dare la prova di un fatto. Evenienza che non ricorre certamente nel caso in cui il correntista si sia disinteressato di acquisire o abbia disperso gli estratti conto.  
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori