Onere della prova in capo all’amministratore asseritamente inadempiente: cassazione n.12567/2021

Onere della prova in capo all’amministratore asseritamente inadempiente: cassazione n.12567/2021
Nell'ipotesi di sottrazione indebita di somme dalle casse sociali, spetta all'amministratore ritenuto inadempiente l'onere di provare che la sottrazione è in realtà avvenuta al fine di adempiere ai propri doveri. Così si è pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 12567, pubblicata il 12 maggio scorso.
Il caso in esame

Ricorre per Cassazione l'amministratore revocato di una società in nome collettivo, già soccombente sia in primo che in secondo grado, accusato di aver arbitrariamente sottratto somme di denaro dalle casse sociali, adducendo come motivo il mancato accertamento da parte del giudice di merito dei dividendi e dei compensi a lui spettanti in qualità di socio, per un importo pari alle somme indebitamente sottratte. La Cassazione rigetta il ricorso in quanto l'amministratore non sarebbe riuscito a salvare che le somme sottratte al patrimonio sociale corrispondessero ai dividendi ed ai compensi a lui stesso spettanti e non ancora versati.

Diritto del socio al percepimento degli utili

Ai sensi dell'art. 2262 cc, salvo patto contrario, il diritto di ciascun socio di percepire la propria parte di utilita' sorge solo una volta avvenuta l' approvazione del rendiconto . Tuttavia, spetta in capo all'amministratore l'onere di dimostrare che nel rendiconto approvato si sia data ragione del maturare di tale diritto , con la conseguenza che è solo da quel momento in poi che i prelievi possono considerarsi legittimi. A detta dei Giudici di legittimità, lo stesso varrebbe per il sorgere del diritto al compenso dell'amministratore .

Natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore

Qualora la società intenda ottenere il risarcimento del danno , essa può limitarsi ad allegare il fatto da cui derivi l'inadempimento, consistente, come nel caso di specie, nella sottrazione ovvero distrazione delle somme dalle casse sociali. Al contrario, è sull'amministratore che entra l' onere della prova . La ratio sta nella natura contrattuale della fattispecie della responsabilità dell'amministratore, sicché è posto in capo a quest'ultimo l'onere di provare l'osservanza dei suoi doveri, mentre per la società (di persone o di capitali essa sia) è sufficiente allegare le violazioni compiute dall'amministratore e provvedere alla sussistenza del nesso di causalità tra la violazione ed il danno da questi cagionato.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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