Avv. Daniele Franzini
La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Lo ha stabilito la VI Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19440 pubblicata in data 18 luglio 2019.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento notificato dalla ricorrente in Cassazione al debitore.
L’opposizione, accolta dal Tribunale di Trapani, si basava sulla nullità derivante dall’omessa indicazione della data di notificazione del titolo nel precetto e dall’omessa notificazione del titolo stesso; tuttavia, secondo la ricorrente tale nullità sarebbe stata sanata, ai sensi dell’art. 156 ultimo comma c.p.c., in ragione dell’avvenuta proposizione dell’opposizione da parte dell’intimato.
La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile il principio secondo cui “la nullità del precetto derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo resterebbe sanata per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui con questa ci si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimenti della procedura esecutiva (…)”.
La Corte, in proposito, ha ribadito che “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall’art. 479 c.p.c.) è quello di portare a conoscenza del debitore il titolo esecutivo nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto che, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., deve contenere l’intimazione ad adempiere in base al titolo e l’indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente”.
Di conseguenza, la sanatoria della nullità conseguente all’omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell’opposizione dimostri che lo scopo della norma è stato raggiunto ovvero che il titolo spedito in forma esecutiva sia integralmente pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore.
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