Nullità della fideiussione ABI per violazione della normativa antitrust

Nullità della fideiussione ABI per violazione della normativa antitrust

Avv. Daniele Franzini

L’eccezione di nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, purché sia rilevabile sulla base di dati fattuali già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 4175 del 19.2.2020.

Nel caso sottoposto alla Corte, i ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello, che aveva confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria svolta nei loro confronti dalla banca creditrice per vedere dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, nel quale erano confluiti i beni immobiliari dei due ricorrenti/fideiussori.

In particolare, con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto, per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, che la fideiussione a suo tempo rilasciata fosse nulla in quanto conforme allo schema predisposto dall’ABI, dichiarato successivamente illegittimo dalla Banca d’Italia con provvedimento del 2.5.2005. La Banca d’Italia, infatti, aveva reputato il predetto schema contrattuale come risultante da un’intesa restrittiva della concorrenza, come tale vietata dalla normativa Antitrust.

Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che il rilievo di nullità, sollevato per la prima volta in sede di appello, “è inammissibile ex art. 345 comma 1 c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c. – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta del citato art. 345, il comma 2”.

Tale potere attribuito al giudice ha il fine primario di perseguire interessi generali sottesi alla tutela di quella classe di contraenti composta da consumatori, risparmiatori e investitori. Tuttavia, la rilevabilità officiosa delle nullità di protezione è riservato unicamente al contraente debole.

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori