Avv. Flaviano Sanzari
La terza Sezione civile della Corte di Cassazione, attraverso la recente sentenza n. 6785/2016, ha rigettato il ricorso avanzato dalla Regione Sicilia avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Milano aveva respinto la richiesta risarcitoria promossa dalla Regione nei confronti di una casa editrice, rea di aver pubblicato espressioni denigranti la Sicilia e i suoi abitanti in un libro di testo per la scuola media inferiore.
Nel corso del giudizio di primo grado, la casa editrice e gli autori del libro erano stati condannati in solido tra loro a risarcire alla Regione Sicilia 50.000,00 euro per i giudizi fortemente negativi espressi nel testo. Con la medesima sentenza, il Tribunale di Milano aveva inoltre vietato alla casa editrice di ristampare il libro con i passaggi oggetto di causa.
La Corte d'Appello, invece, aveva ribaltato la sentenza di primo grado, evidenziando come i giudizi espressi dagli autori rientrassero a pieno titolo nell' esimente del diritto di critica ed, in più, fossero da collocarsi in una prospettiva storica e in un contesto di dati ritenuti sostanzialmente obiettivi.
All'interno della sentenza in esame vengono analiticamente riportate le espressioni ritenute diffamatorie dalla ricorrente e poste all' attenzione della Suprema Corte, a mero titolo esemplificativo: "oggi la Sicilia è una regione autonoma con ampi poteri, che riceve dallo stato più di quello che dà e consuma più di quello che produce"; "il potere mafioso ha stabilito nell'isola un clima di violenza che avvelena i rapporti tra la gente, dissangua ogni attività economica e impedisce di governare per il bene della collettività "; "l'economia si basa sull'assistenza dello stato, sotto forma di sovvenzioni di opere pubbliche e pagamento di pensioni; la spesa pubblica però, più che dare impulso produttivo, ha alimentato un intreccio di corruzione tra forze politiche e criminalitÃ".
Nell'argomentare il rigetto del ricorso, i giudici di Piazza Cavour hanno anzitutto rilevato come la fattispecie in oggetto coinvolgesse non solo aspetti propri del diritto di critica, ma, più significativamente, il più generale ambito della libertà di insegnamento di cui all'art. 33 Cost.". Inquadrando in quest'ottica il caso di specie, gli Ermellini hanno proseguito evidenziando come l'inserimento di simili espressioni e giudizi, purché articolati richiamando contesti storici e di cronaca recente che ne facciano presumere la veridicità , corrisponderebbe "all'esercizio della libertà di insegnamento, a sua volta riconducibile a quella più ampia di manifestazione del pensiero, non solo degli autori del libro, ma, essendo questo destinato ad essere adottato nelle scuole, dei professori o docenti che ritenessero di adottarlo quale strumento di sviluppo del loro programma".
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