No del garante al consenso “obbligato” per finalità promozionali

No del garante al consenso “obbligato” per finalità promozionali
Avv. Flaviano Sanzari Il Garante Privacy, in linea con il proprio costante orientamento in materia, ha confermato che non può essere prestato da parte dei clienti un unico consenso omnicomprensivo per poter usufruire dei servizi prestati da un’azienda (“accetto/non accetto”), esteso anche alla ricezione di messaggi promo-pubblicitari. Nella fattispecie da ultimo esaminata dal Garante, i clienti, all’atto della registrazione al sito internet e barrando il flag nell’apposita casella delle condizioni generali di utilizzo del portale, erano obbligati ad accettare le menzionate condizioni contrattuali e, al contempo, a prestare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali. Tuttavia, come affermato dal Garante in più occasioni, questa modalità viola il principio in base al quale il consenso, per essere valido, deve essere non condizionato, ovvero libero, specifico ed informato. Per tale motivo, il Garante ha vietato all’operatore in questione, che aveva raccolto i dati attraverso il proprio sito internet, di utilizzarli per finalità di marketing. Si segnala, per completezza, che i principi in esame sono stati trasposti, come era prevedibile, anche nel nuovo Regolamento UE privacy n° 679/2016, che è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018 (cfr.: art. 7, 4° co., e i considerando 32 e 43).
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