No alla pubblicazione dei dati dei dirigenti pubblici: l’arresto della Corte costituzionale

No alla pubblicazione dei dati dei dirigenti pubblici: l’arresto della Corte costituzionale

Con sentenza n. 20, del 21 febbraio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina sulla pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici: la disposizione viziata estendeva a tutti i dirigenti pubblici, a prescindere dal ruolo ricoperto, l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi, da un lato, ai compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico, dall’altro, ai dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi, dalle annotazioni risultanti dai registri immobiliari, nonché dal possesso di quote societarie.

A parere della Corte, il diritto alla riservatezza dei dipendenti pubblici, da intendersi come il diritto a controllare la circolazione delle informazioni inerenti la propria persona, è stato compresso a fronte dell’esigenza di garantire il principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione. La P.A. –sostiene la Corte– non ha in precedenza dato applicazione al principio di proporzionalità del trattamento che domina la disciplina a tutela dei dati personali, pienamente recepito dall’art. 5 del Regolamento europeo 2016/679, meglio noto come GDPR, andando a prediligere la misura più appropriata per assicurare il bilanciamento tra i diritti e per non sacrificare la riservatezza degli interessati. Se da un lato, si rende necessaria la previsione di strumenti che consentano al cittadino di accedere liberamente alle informazioni sull’impiego delle risorse pubbliche, dall’altro – come correttamente rileva la Corte – non appare giustificato l’accesso incondizionato anche in relazione a categorie di dati non strettamente connesse all’esercizio di pubblici incarichi, come ad esempio il patrimonio immobiliare del dipendente pubblico.

A ciò si aggiunga che nella pubblicazione di tali dati la P.A. non ha operato alcuna distinzione tra i dirigenti, in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta: la Corte ha ritenuto tale scelta un effettivo rischio di generare “opacità per confusione”, oltre che di stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità. Con la pronuncia del 21 febbraio, sono stati opportunamente bilanciati e garantiti il diritto alla privacy e la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa, individuando, in conclusione, nei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) coloro ai quali sono applicabili gli obblighi di pubblicazione imposti dalla disposizione censurata: con riferimento a tali dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo, infatti, l’obbligo di totale trasparenza non è appare irragionevole.

A fronte di tale intervento della Corte, il legislatore nazionale è ora tenuto a ritracciare il perimetro della categoria dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con cui questi devono essere attuati, nel rispetto dei principi tracciati da questa pronuncia.

Avv. Vincenzo Colarocco

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