Negoziazione fuori dai mercati regolamentati

Negoziazione fuori dai mercati regolamentati
Avv. Daniele Franzini La detenzione, da parte dell’intermediario, nel proprio portafoglio dei titoli o dell’approvvigionamento degli stessi ai fini della rivendita ai clienti, non rileva in sè rispetto al tema della negoziazione o meno fuori dai mercati regolamentati. Lo ha stabilito la I Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14235 pubblicata il 24 maggio 2019. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi circa la nullità dell’ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat “Zero Coupon”, per mancanza di forma scritta, e la conseguente domanda restitutoria, si è pronunciata circa la qualificazione di operazione “avvenuta fuori dai mercati regolamentati”. In particolare i ricorrenti, clienti della banca, lamentavano che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto che l’operazione di negoziazione fosse avvenuta in un mercato regolamentato, nonostante si trattasse di negoziazione “in contropartita diretta”, poiché, sosteneva la Corte territoriale, i titoli contestati non facevano parte del portafoglio della banca al momento dell’ordine da parte dei clienti, essendo stati dalla stessa reperiti nei giorni dell’acquisto. La Suprema Corte aderendo, invece, alle tesi dei ricorrenti ha affermato che, se la banca stessa si pone come controparte contrattuale del proprio cliente trasferendo ad esso – o acquistando - i titoli oggetto dell’ordine, la negoziazione avviene necessariamente al di fuori di un mercato regolamentato. Tale tipo di operazione seguirebbe lo schema della compravendita, dove l’intermediario è il venditore e il cliente l’acquirente, anche se il venditore non è proprietario della res oggetto di vendita al momento del perfezionamento del contratto. Il fatto, in sé, della detenzione, da parte dell’intermediario, nel proprio portafoglio dei titoli o dell’approvvigionamento degli stessi ai fini della rivendita ai clienti, non rileva rispetto al tema della negoziazione o meno fuori dai mercati regolamentati. Dunque la Corte ha concluso che, ai fini della qualificazione di un’operazione come “avvenuta fuori dai mercati regolamentati” è irrilevante che l’intermediario, al fine di dare esecuzione all’ordine impartito dal cliente, trasferisca ad esso titoli già detenuti nel proprio portafoglio oppure vada ad approvvigionarsi da un terzo soggetto, essendo invero sufficiente che l’intermediario si ponga come controparte contrattuale del proprio cliente.  
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