Mutuo. Responsabilità precontrattuale della banca

Mutuo. Responsabilità precontrattuale della banca
Avv. Daniele Franzini Sussiste la responsabilità precontrattuale della banca che, all’esito di una lunga istruttoria, neghi al richiedente la concessione di un mutuo adducendo la mancanza di una condizione, richiesta all’uopo da un regolamento interno, che non sia stata rappresentata al cliente al tempo della presentazione della domanda per la concessione del finanziamento. Ciò in quanto, la tardiva indicazione della circostanza ostativa alla concessione deve ritenersi contraria al principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e comporta, di conseguenza, la responsabilità precontrattuale della banca, che è quindi tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal cliente. Lo ha stabilito il collegio di Napoli dell’Arbitro bancario finanziario in una decisione del 28 febbraio scorso. In particolare, il cliente aveva convenuto la banca presso l’Arbitro bancario finanziario, domandando - sulla base di tali circostanze -  il rimborso di una pluralità di voci di danno patrimoniali, quali il costo della perizia, redatta per stipulare il mutuo poi non concesso, il rimborso del costo della perizia occorsa per stipulare un altro mutuo, la relativa polizza assicurativa, il rimborso del maggior costo (a titolo di interessi maggiormente gravosi) del mutuo stipulato con altra banca rispetto all’interesse pattuito per il mutuo non ottenuto, nonché il risarcimento del danno patito per la mancata tempestiva stipula del contratto di compravendita. Al riguardo, il collegio ha ritenuto che la banca fosse esclusivamente tenuta al risarcimento del danno subito dal cliente, in conseguenza della differenza di importo delle rate previste dai due piani di ammortamento, ed al rimborso delle spese di perizia pagate alla banca, in quanto tali spese non sarebbero state necessarie qualora la banca avesse tempestivamente comunicato all’istante la circostanza ostativa all’ottenimento del finanziamento.  
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