Mutamento nella titolarità dell'impresa e continuità automatica dei rapporti di lavoro

Mutamento nella titolarità dell'impresa e continuità automatica dei rapporti di lavoro
Avv. Francesca Frezza Il subentro nel contratto di lavoro del cessionario di azienda non è impedito dal rifiuto del lavoratore di sottoscrivere il contratto di lavoro. Un lavoratore addetto a servizi di pulimento in occasione di una cessione del complesso aziendale nel quale era addetto non si presentava negli uffici della azienda cessionaria per sottoscrivere il contratto di lavoro. A fronte di tale condotta l’azienda avviava un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata che, tuttavia, non dava luogo ad alcun provvedimento in quanto la società riteneva sussistere un disinteresse del lavoratore alla cessione del contratto. L’azienda comunicava, quindi, al lavoratore la mancata prosecuzione del rapporto ed in tal senso informava il lavoratore che non riteneva instaurato alcun rapporto di lavoro. Nel corso del giudizio promosso dal lavoratore al fine di vedere accertare il proprio diritto al ripristino del rapporto di lavoro la Corte di Appello di Napoli, nel respingere il ricorso promosso dal lavoratore, affermava che il complessivo comportamento assunto dal ricorrente nella vicenda scrutinata integrasse un legittimo rifiuto al subentro della azienda cessionaria. Rilevava altresì la Corte territoriale che l’opposizione alla cessione del contratto di lavoro fosse conforme con i dettami di cui all'art. 2112 c.c. nella interpretazione resa dalla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12919 del 23 maggio 2017, nell’accogliere il ricorso promosso dal lavoratore, ha, viceversa, rilevato che non è configurabile nell’ordinamento interno e in quello comunitario alcun diritto ad opponendum del lavoratore, dal momento che la cessione del rapporto di lavoro si produce automaticamente. Il dipendente, il cui rapporto di lavoro è coinvolto in una cessione aziendale, può, invero, ai sensi dell’art. 2112 c.c., rassegnare le proprie dimissioni entro tre mesi in caso di sostanziale modifica delle propria posizione lavorativa. La Cassazione con la sentenza in esame ha, quindi, annullato la pronuncia della Corte territoriale che erroneamente aveva ritenuto sussistere un diritto ad opporsi alla cessione legittimamente manifestato dal lavoratore al fine di ritenere esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo alla azienda subentrante. La Corte ha rimarcato, inoltre, come a differenza della ipotesi di una mera esternalizzazione di servizi, configurabile quale cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti, nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario che non necessita del consenso da parte dei contraenti ceduti.
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