L’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti

L’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti

Avv. Daniele Franzini

Con comunicazione del 17 marzo 2020 Banca d’Italia e IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), congiuntamente, hanno specificato che l’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti richiede l’adozione di una serie di cautele, da un lato da parte delle banche e degli intermediari finanziari e, dall’altro lato, da parte delle imprese produttrici.

Tra i contratti offerti in abbinamento a finanziamenti, assumono maggiore rilevanza le coperture assicurative (i) a protezione del credito, (ii) a protezione di un bene dato in garanzia e (iii) le cd. ‘polizze decorrelate’, ovvero quelle polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso.

L’abbinamento tra finanziamenti e polizze deve rispettare, sia la normativa in materia bancaria e assicurativa, sia la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nei rapporti con i consumatori.

Banca d’Italia e IVASS, in qualità di Autorità con compiti di tutela del cliente di prodotti finanziari e assicurativi, insieme all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) collaborano per assicurare un adeguato livello di protezione della clientela.

A tal fine, è necessario che le condotte poste in essere assicurino la correttezza delle relazioni e l’effettiva consapevolezza dei clienti circa le caratteristiche, gli obblighi e i vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.

Il quadro normativo di riferimento, per quanto riguarda la distribuzione di prodotti abbinati a finanziamenti, è stato novellato dal recepimento della direttiva n. 2016/97 (“Insurance Distribution Directive”, cd. IDD) che, in particolare, ha introdotto alcune regole di comportamento finalizzate a dare massima centralità alle esigenze della clientela nella fase di creazione del prodotto e in quella della sua successiva distribuzione.

La IDD stabilisce alcuni principi cardine che devono essere sempre assicurati: 1) l’obbligo di agire con correttezza e trasparenza e di fornire ai contraenti informazioni corrette, chiare e fuorvianti; 2) la necessità di adottare misure idonee a identificare e a gestire i conflitti di interesse e di applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci; 3) l’obbligo di acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e le esigenze, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto (cd. “decisione informata”); 4) l’obbligo di distribuire il prodotto al cliente “target” con la finalità di garantire nel continuo il “value for money” del prodotto stesso.

Pertanto, nella costruzione dei prodotti e nella sottoscrizione degli accordi distributivi, deve essere svolta una valutazione in termini di rispondenza agli interessi dei clienti e devono essere assicurati livelli di “pricing” coerenti con le garanzie offerte e con il servizio reso nella fase del collocamento.

Inoltre, Banca d’Italia e IVASS sottolineano l’importanza che si realizzino adeguati processi di scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione, le banche e gli intermediari finanziari al fine di assicurare la creazione di prodotti appropriati in relazione alle esigenze della clientela.

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