La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 366 del 13 gennaio 2021, ha precisato che: "E’ da escludersi che l'eventuale difetto di autorizzazione assembleare all'assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata possa mai comportare l'inefficacia, o invalidità, della partecipazione che comunque (nonostante tale difetto, appunto) sia stata in concreto assunta. In questa prospettiva si è osservato che la norma dell'art. 2361 c.c., comma 2, attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell'ente, non anche ai rapporti tra quest'ultimo e i terzi; a pensare altrimenti, d'altronde, la ridetta norma consentirebbe ai soci un troppo comodo modo per esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall'assunzione di partecipazioni in altri enti".
Il caso in esame
Con apposita istanza, il curatore del fallimento di una s.r.l. aveva chiesto di dichiarare il fallimento della società di fatto esistente tra la s.r.l. stessa e una s.n.c., nonché di quest’ultima e dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari accoglieva la predetta istanza, la s.n.c. proponeva reclamo sostenendo che l’assunzione delle partecipazioni della s.n.c. e della relativa responsabilità illimitata da parte della s.r.l. e dei suoi soci sarebbe stata esclusa dalla mancanza di una previa delibera assembleare in tal senso da parte dei suoi soci.
Ad avviso della Corte d’Appello di Bari adita, tuttavia, la delibera assembleare sarebbe stata “funzionale solo all’esonero da responsabilità sociale degli amministratori, senza incidere sulla “validità ed efficacia” della partecipazione societaria”.
Lo svolgimento
Uno dei motivi sui quali era fondato il ricorso per Cassazione proposto dalla s.n.c. e i soci era quello secondo cui la Corte d’Appello non avrebbe “dato peso alla circostanza che, nella specie, mancava l’autorizzazione assembleare che, ai sensi dell’art. 2361 c.c., era invece necessaria perché la s.r.l. potesse assumere delle partecipazioni in società con responsabilità illimitata”. A detta del ricorrente, la predetta delibera sarebbe stata invece necessaria e indispensabile per rendere efficace e imputabile alla s.r.l. l’acquisto della partecipazione e la conseguente assunzione di responsabilità illimitata per le attività svolte dalla s.n.c.
La decisione
Articolo di riferimento sarebbe il 2361, co. 2 c.c., ai sensi del quale “L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio”.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale norma atterrebbe “unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell’ente, non anche ai rapporti tra quest’ultimo e terzi”. In caso contrario, infatti, si permetterebbe ai soci di poter facilmente “esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall’assunzione di partecipazioni in altri enti”.
Al contrario, la richiesta dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della società a responsabilità limitata che intenda assumere partecipazioni in una a responsabilità illimitata si configurerebbe quale mero atto gestorio degli amministratori, la cui mancanza sarebbe suscettibile di determinare solamente una possibile azione di responsabilità nei loro confronti.
Conclusione
In definitiva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’art. 2361 c.c. atterrebbe esclusivamente al rapporto tra soci e amministratori della società, e non anche ai rapporti con i terzi. Di conseguenza, la previa autorizzazione dell’Assemblea dei soci di una s.r.l. all’assunzione di partecipazioni in una s.n.c. sarebbe un mero adempimento gestorio degli amministratori.
Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari