Limiti di pignorabilità della pensione

Limiti di pignorabilità della pensione
Avv. Daniele Franzini In caso di sequestro del saldo del conto corrente bancario sul quale confluiscono i ratei della pensione il Giudice è tenuto a verificare la causale degli accrediti e ad assicurare, a fronte degli accrediti anteriori all’apposizione del vincolo, almeno una somma non inferiore al triplo dell’assegno sociale, fatti salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13422 pubblicata in data 27 marzo 2019. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. e funzionale alla confisca ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., ha osservato che le norme civilistiche speciali che sanciscono precisi limiti alla pignorabilità e/o alla sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e/o pensionistici sono volte a garantire i diritti inalienabili della persona, nonché il c.d. minimo vitale, il quale, essendo di incerta definizione, è rimesso, in assenza di parametri definiti, alla valutazione del giudice dell’esecuzione. Con specifico riferimento agli emolumenti pensionistici, secondo l’orientamento - in passato costante - della Suprema Corte di legittimità le somme rivenienti da detti emolumenti, una volta acquisite ed entrate a far parte del patrimonio del beneficiario, si confondevano con quest’ultimo, rendendo inapplicabili i limiti sanciti dall’art. 545 cod. proc. civ. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 6.8.2014, n. 17732). A seguito della ‘sollecitazione’ del Giudice delle leggi (cfr. sentenza n. 85 del 15.4/15.5.2015), investito della questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono la rimessa in conto corrente di stipendi e pensioni oltre un determinato importo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 545 cod. proc. civ. è stato oggetto di un intervento riformatore (cfr. decreto-legge 17.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 132): in base al testo della disposizione codicistica attualmente in vigore le somme dovute a titolo di pensione nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; in caso di accredito avente luogo alla data del pignoramento o successivamente le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dai commi terzo, quarto, quinto e settimo del medesimo art. 545.
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