Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo: quando le previsioni della contrattazione collettiva vincolano il Giudice di merito

Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo: quando le previsioni della contrattazione collettiva vincolano il Giudice di merito
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11027 del 5 maggio 2017, afferma che Giudice di merito non può estendere il catalogo della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento al di fuori di quanto stabilito dall’autonomia della parti. La Supreme Corte, infatti, precisa con la sentenza in esame che se è vero che il Giudice non è vincolato da previsioni difformi rispetto alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo soggettivo contenute nella contrattazione collettiva, è altrettanto vero che non può fare l’inverso, ovverosia, in presenza di condotte che astrattamente potrebbero integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, se l’autonomia collettiva in relazione ai medesimi casi ha espressamente previsto sanzioni meramente conservative, il Giudice non può applicare la massima sanzione espulsiva, limitandosi a prendere atto della volontà delle parti.
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