Licenziamenti collettivi: efficacia sanante dell’accordo sindacale

Licenziamenti collettivi: efficacia sanante dell’accordo sindacale
L’accordo sindacale raggiunto per sanare i vizi di una procedura di licenziamento collettivo non ha efficacia retroattiva e si applica unicamente ai licenziamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della Legge Fornero. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3045 del 6 febbraio 2017 che ha ritenuto infondata la tesi secondo la quale l’art. 1, comma 45 della l. 92/2012, in relazione all’art. 4, comma 12, l. 223/91, ha carattere interpretativo e, quindi, retroattivo. La Corte precisa, infatti, che la novella del 2012 ha introdotto un elemento del tutto “innovativo” prevedendo che “gli eventuali vizi delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”. La Corte, dando atto di un precedente e prevalente indirizzo della stessa, secondo il quale l’accordo collettivo raggiunto nel contesto di una procedura di mobilità non è idoneo di per sé a sanare i vizi della procedura, afferma, tuttavia, che la nuova disciplina introdotta dalla Legge Fornero ha carattere “innovativo e la ratio ispiratrice consiste nella possibilità” di prevedere che parti inseriscano nell’accordo collettivo una specifica clausola che prevede espressamente la sanatoria di eventuali vizi.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori