Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11887 del 3 settembre 2020, ha ritenuto non condivisibile la tesi per cui l’esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento, stabilendo che la disciplina di cui all’art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti è applicabile anche ai conferimenti d’opera.
Il caso in esame
Parte attrice, conveniva in giudizio la società, costituita in forma di s.r.l., della quale era proprietaria, a fronte della sottoscrizione di una quota del capitale sociale, eseguito per una parte in denaro e per la restante si era obbligata ad effettuare delle prestazioni di servizi a favore della convenuta. A garanzia dell’adempimento delle prestazioni indicate nell’atto costitutivo, la società attrice aveva consegnato una polizza fideiussoria rilasciata con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia alla preventiva escussione. Oggetto della controversia era l’accertamento dell’illegittimità della decisione del Consiglio di Amministrazione della convenuta, a mezzo della quale era stata avviata la procedura di cui all’art. 2466 c.c., in tema di mancata esecuzione dei conferimenti, poi, conclusa con l’esclusione della società attrice.
Lo svolgimento
La procedura di esclusione del socio veniva avviata dagli amministratori della convenuta nei confronti della società agente in giudizio sulla base dell’inadempimento delle obbligazioni assunte, da una parte, e, dall’altra, a causa della sopravvenuta inefficacia e al mancato rinnovo della polizza fideiussoria concessa a garanzia del conferimento.
Parte attrice, con l’instaurazione del giudizio, contestava l’applicabilità dell’intera procedura di cui all’art. 2466 c.c. all’ipotesi dei conferimenti d’opera e, precisamente, all’inadempimento delle obbligazioni d’opera assunte ovvero all’inefficacia delle polizze prestate ai sensi dell’art. 2464, sesto comma, c.c..
In particolare, asserendo che “sotto il profilo della circolazione delle quote costituite attraverso conferimenti d’opera, la prestazione di opera o di servizi si «stacca» dalla partecipazione sociale, rimanendo definitivamente radicata in capo alla persona del conferente anche quando sia venuta meno la sua veste di socio: ciò dimostrerebbe che, in caso di conferimenti d’opera, potrebbero trovare applicazione i rimedi generali civilistici e non già quelli previsti dall’art. 2466 c.c.”
La decisione
Il Tribunale di Roma ha, però, ritenuto non condivisibile la tesi prospettata da parte attrice in quanto, la ratio sottesa alla disciplina dell’art. 2466 c.c. consiste nella tutela dell’integrità del capitale sia nei confronti della società sia nei confronti dei terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima. Di conseguenza, è necessario assicurare “non solo la prestazione, ma soprattutto la garanzia che la correda per la esigenze connesse alla tutela dei terzi e della società per assicurarsi una risorsa sostitutiva per assicurare detta permanenza”, da cui discende che la disciplina prevista dall’art. 2466 c.c. debba necessariamente applicarsi ad ogni tipo di conferimento.
In quest’ottica, l’Organo decidente non ha ritenuto condivisibile una massima notarile (la massima I.A.5 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto) che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligazione conferita, l’applicabilità dei rimedi di cui all’art. 2466 c.c. giacché l’esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento di quest’ultima.
Al contrario, nella prospettiva di assicurare il principio di effettività del capitale sociale, ha ritenuto che “la mera assunzione dell’obbligazione non è sufficiente ai fini dell’esecuzione del conferimento (diversamente, si aprirebbe la strada ad un totale «annacquamento» del capitale sociale), essendo, invece, necessari sia lo svolgimento, fino al termine previsto, dell’attività promessa sia, sotto altro profilo, la prestazione della garanzia e la sua costante operatività”.
Conclusione
Il regime dei conferimenti è ispirato al bilanciamento dei principi dell’autonomia e dell’integralità e dell’effettività del capitale, deve ritenersi conseguentemente che il mancato rispetto della normativa di cui all’art. 2464 c.c. trova tutela per ogni tipo di conferimento nel procedimento di cui all’art. 2466 c.c., qualora venga meno uno dei requisiti previsti in sede di conferimento.