Legittimo registrare le conversazioni con i colleghi a loro insaputa se ciò serve al lavoratore per difendere i propri diritti

Legittimo registrare le conversazioni con i colleghi a loro insaputa se ciò serve al lavoratore per difendere i propri diritti
Avv. Vincenzo Colarocco Con la sentenza n. 11322 del 10.5.2018, la Cassazione afferma che la registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro da parte di un dipendente all’insaputa dei colleghi, “non costituisce condotta suscettibile di sanzione disciplinare, se il lavoratore ha posto in essere tale comportamento per esigenze di tutela dei propri diritti”. Nel caso in questione, viene irrogato da una società un licenziamento per giusta causa ad un proprio dipendente, reo di aver presentato in sede di giustificazioni, nel corso di un precedente procedimento disciplinare, una pennetta usb con le registrazioni di alcune conversazioni effettuate durante l’orario di lavoro con altri colleghi a loro insaputa, raccolte dal lavoratore al fine di precostituirsi una prova difensiva a fronte di contestazioni datoriali non cristalline. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ricorda che, alla luce della normativa posta a tutela della protezione dei dati personali, la registrazione fonografica di un colloquio ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, ha natura di prova ammissibile sia nel processo civile che in quello penale. Inoltre, la sentenza afferma come ciò sia possibile a prescindere dal consenso degli interessati, nel caso in cui la raccolta dei dati intervenga per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o extra-giudiziaria. A ciò si aggiunga che il diritto di difesa si estende a tutte le attività dirette ad acquisire prove utilizzabili in giudizio, ancor prima che la controversia sia formalmente instaurata. Unico limite, conclude la Corte, è che i dati medesimi siano trattati solo per le suddette finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.
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