Legittimo il licenziamento se finalizzato ad una migliore efficienza

Legittimo il licenziamento se finalizzato ad  una migliore efficienza
Avv. Francesca Frezza Il giustificato motivo oggettivo si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dall'imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività— e quindi del profitto— ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinari Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'impugnazione del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo. A fondamento della decisione assunta sul licenziamento la Corte territoriale osservava essere pacifico— ed attestato dai documenti— che il bilancio dell'impresa nell'anno antecedente al licenziamento aveva registrato un utile di esercizio ed una riduzione delle passività. Dalle scritture contabili e dalle deposizioni dei testi emergeva sì un leggero calo dei profitti ma i risultati di gestione erano rimasti positivi e, soprattutto, le grandezze economiche non erano sufficienti a dimostrare la ricorrenza di una congiuntura sfavorevole non meramente contingente influente in modo decisivo sull'andamento dell'attività, tanto da imporre la risoluzione del rapporto di lavoro. Tanto più che il datore di lavoro aveva posto rimedio a tale situazione, provvedendo alla trasformazione del rapporto di lavoro di altri dipendenti da full time in part-time; soluzione che il ricorrente aveva rifiutato e per tale ragione la società deduceva di aver dovuto provvedere al licenziamento. La Corte di Cassazione adita dal datore di lavoro con ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019 accoglieva il ricorso affermando che il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si deve sostanziare nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore e nel nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa. A tali principi, ritiene la Corte, non si è attenuta la sentenza impugnata laddove a fondamento dell'accoglimento della impugnazione del licenziamento ha posto la assenza di prova di « una congiuntura sfavorevole non meramente contingente e influente in modo decisivo sull'andamento dell’attività, tanto da imporre la risoluzione del rapporto di lavoro». Né la decisione può idoneamente sorreggersi, contrariamente a quanto si assume in memoria, sull'ulteriore rilievo che il datore di lavoro «aveva posto rimedio a tale situazione»— provvedendo alla trasformazione di altri rapporti di lavoro da full- time in part- time— perché tale giudizio trasmoda in un inammissibile sindacato sulle scelte di gestione aziendale, riservate all'imprenditore.
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