Legittimità del licenziamento per eccessiva navigazione su internet

Legittimità del licenziamento per eccessiva navigazione su internet
Avv. Francesca Frezza La Corte di Cassazione con sentenza n. 61482 del 15 giugno 2017 ha affermato che non costituisce un atto di violazione della privacy il controllo del tempo trascorso in rete dal dipendente. La fattispecie riguardava un lavoratore licenziato a seguito di un procedimento disciplinare nel quale l’azienda datrice di lavoro contestava al dipendente un abuso della navigazione sulla rete internet effettuato con il pc aziendale. In particolare, emergeva che il lavoratore, in un arco temporale di due mesi, aveva effettuato 47 connessioni, intrattenendosi per un lasso temporale complessivo di 45 ore di navigazione, generando una notevole entità di volumi di traffico. Il Tribunale di Bologna adito dal lavoratore in sede di opposizione riteneva illegittimo il licenziamento per violazione del principio di proporzionalità e, pur non disponendo la reintegra, condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria. La sentenza veniva, poi,  riformata  in sede di reclamo  dalla Corte di Appello che trasformava il licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il  ricorso del lavoratore che lamentava la violazione della normativa a tutela della privacy sul presupposto che l’azienda aveva formulato nella lettera di contestazione disciplinare  una contestazione limitata alle date, ore e durata delle varie connessioni specificando l’importo del traffico. Tale addebito, quindi, non configurava un trattamento di dati personali, non comportando alcuna indicazione di elementi riferibili alla persona dell'utente o a  sue scelte o attitudini politiche, religiose, culturali, sessuali. La contestazione era del tutto rispettosa della privacy in quanto si era limitata ad addebitare un dato estrinseco e quantitativo, posto che la società si era limitata a verificare l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento, senza compiere alcuna analisi dei siti visitati dal dipendente durante la navigazione e della tipologia dei dati scaricati. La Corte, inoltre, nel respingere in rito la censura relativamente alla violazione dell’art. 4 dello statuto ha incidentalmente ricordato che è controllo a distanza, ai sensi dell'art. 4 I. n. 300 del 1970, l'attività che abbia ad oggetto la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo di applicazione della norma quella che sia volta ad individuare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sua integrità e del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti.
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