Le Sezioni Unite si pronunciano sul bilanciamento tra diritto all’informazione e diritto all’oblio

Le Sezioni Unite si pronunciano sul bilanciamento tra diritto all’informazione e diritto all’oblio

Con la recente sentenza n. 19861/2019 del 22.7.2019 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul diritto all’oblio.

La vicenda riguarda un articolo di cronaca nera avente ad oggetto un caso di omicidio in ambito familiare verificatosi nel 1982. Il soggetto interessato, accertato colpevole del delitto, ha agito in giudizio al fine di richiedere la rimozione del contenuto rievocativo dell’episodio per cui ha nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione a cui è stato condannato, motivando tale richiesta sulla scorta di ripercussioni, sia psicologiche che patrimoniali, che la rievocazione sarebbe stata in grado di cagionargli. Rigettata la sua domanda all’esito del giudizio di primo grado, i giudici dell’appello avevano osservato che la pubblicazione del contenuto era avvenuta nel contesto di una rubrica settimanale nella quale venivano rievocati 19 omicidi del passato, particolarmente efferati, e che pertanto lo stesso doveva essere considerato parte di un progetto editoriale da fare rientrare nel diritto costituzionale di cronaca, di libertà di stampa e di espressione.

La tesi del progetto editoriale non è stata però sposata dalle Sezioni Unite che hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando la nuova decisione alla Corte d’Appello. In particolare, con le motivazioni del 22 luglio, la Suprema Corte è intervenuta enucleando un nuovo parametro, idoneo a consentire un più agevole bilanciamento tra il diritto all’informazione ed il diritto all’oblio, inteso come declinazione del diritto alla riservatezza.

Tale parametro è da rinvenirsi nella valenza storiografica dell’attività posta in essere da chi rievoca vicende del passato. “L’attività storiografica – afferma la Corte – intesa appunto come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, fa parte della storia di un popolo, ne rappresenta l'anima ed è, perciò, un'attività preziosa. Ma proprio perché essa è "storia", non può essere considerata "cronaca". Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima”. Pertanto, quando la notizia torna ad essere nuovamente diffusa, a distanza di un lasso di tempo significativo, l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico, con la conseguenza dell’anonimato sull’identità personale dei soggetti coinvolti nella stessa, fatti salvi i casi in cui:

  1. a) sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti;
  2. b) il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto.

Avv. Vincenzo Colarocco

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