Le irregolarità della fase preliminare al processo esecutivo sono sanzionabili con l’opposizione agli atti esecutivi

Le irregolarità della fase preliminare al processo esecutivo sono sanzionabili con l’opposizione agli atti esecutivi
“La mancata osservanza delle formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi”. È questo il principio cardine del processo esecutivo confermato dalla Cass. Civ. Sez. VI, con l’ ordinanza del 9/11/2021, n. 232838.
Il caso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha confermato che tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c.. La loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..

Ciò al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate.

Nell’ordinamento giuridico italiano vige il cosiddetto principio “nulla executio sine titulo”: il processo esecutivo, dunque, trova il proprio fondamento in un titolo esecutivo che deve essere valido non solo nella fase iniziale, ma per tutta la durata del giudizio e deve essere ritualmente notificato alla parte soccombente. L’omessa notifica del titolo, infatti, comporta la nullità del precetto che si configura non come una mera irregolarità, bensì come una nullità testuale e si sostanzia in un pregiudizio dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge assicura la possibilità di contestare le pretese creditorie attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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