L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore per i danni arrecati al patrimonio sociale

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore per i danni arrecati al patrimonio sociale

Con ordinanza n. 11223 del 28 aprile 2021 , la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha precisato le seguenti massime: “ L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cc esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore , mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società ” e “ Il principio secondo cuil'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale , trova applicazione anche nelle società di persone ”.

Il caso

I soci accomandanti di minoranza di una società in accomandita semplice, già soccombenti sia in primo che in secondo grado di giudizio, ricorrevano in Cassazione per vedere accolta la propria domanda di condanna del socio accomandatario al risarcimento del danno. I ricorrenti asserivano che quest'ultimo avrebbe posto in essere il depauperamento patrimoniale e finanziario della società, distraendo denaro dalle casse sociali e omettendo di corrispondere agli attori gli utili d'esercizio.

La decisione della corte d'appello

I giudici di secondo grado osservavano che l'azione concessa individualmente dall'art. 2395 cc (dettata in materia di società per azioni, ma, a detta della Corte d'Appello, applicabile per analogia anche alle società di persona) sia ai soci che ai terzi e finalizzata all'ottenimento del risarcimento dei danni derivanti da atti dolosi o colposi degli amministratori della società, presupporrebbe che i danni risarcibili non siano solamente il riflesso di quelli eventualmente arrecati al patrimonio sociale, bensì siano direttamente cagionati al socio come conseguenza dell'attività degli amministratori.

La conferma della cassazione

A parere della Corte, i ricorrenti sarebbero, invece, azionato in giudizio il diritto al risarcimento dei danni derivanti indirettamente dall'attività dell'amministratore, in quanto la mala gestione dello stesso avrebbe inciso in via primaria sul patrimonio societario e solo indirettamente sul loro diritto a percepire gli utili.

Ad esperire l' azione sociale di responsabilità, ex art. 2260 cc (come erroneamente qualificata quella tentata dai ricorrenti), potrebbe essere, pertanto, esclusivamente la società stessa, mentre al singolo socio dovrebbe essere riconosciuta solamente l' azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 cc Tale principio, confermava la Suprema Corte, sarebbe applicabile analogicamente anche alle società di persone , e quindi anche alle sas

 

Avv. Andrea Bernasconi , Avv. Martina Caldelari , Dott.ssa Evita Zaccaria

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