L’attività sindacale non può determinare il reato di associazione per delinquere

L’attività sindacale non può determinare il reato di associazione per delinquere
Le forme di lotta del sindacato ancorché illecite non possono dare luogo ad una associazione a delinquere. La recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che l’attività sindacale, seppur violenta, non configura il reato di associazione per delinquere.

Alcuni sindacalisti, dopo aver promosso forme violente di lotta sindacale presso uno stabilimento di logistica, subivano un processo penale, imputati del reato di associazione a delinquere, perché, nel tentativo di fare proseliti tra i lavoratori del settore della logistica, avevano dato inizio ad un aspro conflitto provocando scontri con la parte datoriale, avviando attività di picchettaggio illegale, occupando la sede stradale, ponendo in essere una sistematica attività di sabotaggio ed istigando i dipendenti a forme illecite di lotta.

La sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna è stata confermata dalla Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

La Suprema Corte, con sentenza n. 21400 del 18 maggio 2023, ha ritenuto che l’associazione a delinquere all’interno di una associazione sindacale pur possibile si configura solo qualora l’attività sia posta in essere esorbitando il limite dell’esercizio dell’attività scriminata a livello costituzionale.

La riconducibilità delle azioni di lotta, sebbene illecite, - prosegue la Cassazione - tendono invece a confondersi con le specifiche finalità del sindacato, senza lasciar comprendere quando la condotta di ciascuno dei sindacalisti accusati sia finalizzata a interessi individuali di profitto e di potere e quando, invece, costituisca lotta, anche dura, per ottenere migliori condizioni di lavoro.

La Cassazione ha quindi ritenuto inammissibili i motivi di doglianza con i quali si censurava la valutazione della complessa istruttoria con il quale il Giudice del merito aveva escluso una prova certa di colpevolezza del reato dal momento che, nell’imputazione, le finalità riconducibili all'associazione per delinquere sarebbero le stesse finalità proprie di una qualsiasi sigla sindacale.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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