Il Collegio di Palermo, con decisione n. 7385/2025, si è pronunciato in ordine ad una lamentata illegittimità di una segnalazione per assenza ab origine dei relativi presupposti.
Il Collegio l’ha, invece, ritenuta fondata in quanto la stessa risultava giustificata dal mancato rispetto di un piano di rientro concluso con l’intermediario suo dante causa e dalla mancanza di versamenti a deconto dell’esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente.
Il ricorrente, al fine di evidenziare l’illegittimità della segnalazione contestata circa la propria posizione debitoria, aveva prodotto una consulenza tecnico-contabile da cui sarebbe emersa l’esistenza, al momento della chiusura del conto, di un saldo attivo; riferiva, altresì, di aver ricevuto un rimborso nell’anno in contestazione da parte dell’intermediario, a riprova che quest’ultimo già da allora non vantasse alcun credito nei suoi confronti.
Inoltre, lo stato di sofferenza del cliente sarebbe stato confutato dal versamento della somma di € 18.164,08 effettuato pochi mesi prima della segnalazione.
Secondo il Collegio, dette contestazioni non potevano trovare accoglimento dal momento che, in primo luogo, il rimborso effettuato dall'intermediario discendeva dalla applicazione di condizioni migliorative ai rapporti di conto corrente ed alla riduzione del tasso extra-fido applicato, così come espressamente chiarito dalla lettera di accompagnamento dell'assegno inviato al cliente.
Analogamente irrilevante appariva il riferimento al versamento effettuato pochi mesi prima della segnalazione in quanto lo stesso ricorrente confermava di avere effettuato il pagamento in riscontro alle richieste avanzate dall'intermediario e ciò, piuttosto che dimostrare uno stato di solvibilità, conferma la sua insolvenza e l'accumulo di posizioni debitorie.
L’intermediario dimostrava, quindi, che la segnalazione a sofferenza risultava giustificata dal mancato rispetto di un piano di rientro concluso con l'intermediario suo dante causa e dalla mancanza di versamenti a deconto dell'esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente.
Sulla scorta delle riportate circostanze, sulle quali l'intermediario ha fondato la decisione di procedere alla segnalazione a sofferenza, il Collegio ha ritenuto legittima la segnalazione in Centrale Rischi.