L’annullamento della condanna del lavoratore pubblico implica la revoca del licenziamento con effetto ex tunc

L’annullamento della condanna del lavoratore pubblico implica la revoca del licenziamento con effetto ex tunc
Avv. Francesca Frezza Un lavoratrice dipendente dell’Agenzia delle Entrate veniva licenziata a seguito di una incriminazione per gravi addebiti penalmente rilevanti. All’esito dell’assoluzione la lavoratrice aveva richiesto la riattivazione del procedimento disciplinare all’amministrazione di appartenenza che, tuttavia, riconfermava il provvedimento di licenziamento. La lavoratrice adiva, quindi, il Tribunale di Pavia che dichiarava l’illegittimità del licenziamento condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro riconoscendo un indennizzo pari a 12 mensilità. La Corte di Appello di Milano, nel riformare la decisione del giudice di primo grado, riconosceva la reintegra piena a decorrere dalla data della decisione ritenendo che il procedimento speciale previsto in favore dei lavoratori pubblici desse luogo ad una nuova impugnativa che produceva effetti ex nunc. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29367 del 14 novembre 2018 nel riformare la decisione della Corte territoriale  ha precisato che l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, nel regolare i possibili conflitti tra l’esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l’esito del procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e l’accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità della stessa non può che operare ex tunc.
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