Il sistema di profilazione dei rider consigliato dalla piattaforma Deliveroo, basato sui due parametri dell'affidabilità e della partecipazione, nel trattare nello stesso modo chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando, è discriminatorio. A stabilirlo è il Tribunale di Bologna con un provvedimento emesso il 31 dicembre 2020.
Il ricorso
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 5, 2° co D.Lgs. n. 9 luglio 2003 n. 216, la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti - Filt Cgil di Bologna, la Filcams Cgil di Bologna e la Nidil Cgil Bologna hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Bologna, la società Deliveroo Italia SRL, per l'accertamento della natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale della convenuta.
Le ricorrenti hanno lamentato che il sistema di prenotazione delle sezioni di lavoro presso la Deliveroo è basato su un punteggio, attribuito dall'algoritmo a ciascun rider ed elaborato su due parametri: affidabilità e partecipazione. Ciascun rider viene quindi individuato profilato tramite “statistiche” elaborate dalla società che valutano il tasso di rispetto delle ultime 14 giornate di sessioni di lavoro dallo stesso prenotate e non cancellate nel termine di 24 ore previsto dal regolamento di Deliveroo.
Su tali premesse, le OOSS ricorrenti lamentavano che l'algoritmo della società, nel sanzionare con perdita di punteggio i riders che non rispettavano le sessioni di lavoro, penalizzava, quindi, tutte le forme lecite di astensione dal lavoro in quanto determinava la retrocessione nella fascia di prenotazione limitando le future occasioni di lavoro.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso per la discriminazione collettiva promosso congiuntamente da Nidil, Filcams e Filt, ha affermato la natura discriminatoria del sistema utilizzato dalla società.
Il giudice ha ritenuto che il modello di valutazione valutato dalla piattaforma di food delivery nasceva da una “scelta consapevole” dell'azienda di non considerare le ragioni del mancato “log in” alla piattaforma.
È proprio la cecità dell'algoritmo, afferma il giudice, insensibile alle diverse ragioni che inducono i lavoratori ad astenersi, che lo rendono discriminatorio.
In particolare, si legge nel provvedimento del Tribunale di Bologna: ” In sostanza, quando vuole la piattaforma può togliersi la benda che la rende “cieca” o “incosciente” rispetto ai motivi della mancata prestazione lavorativa da parte del rider e, se non lo fa, è perché ha deliberatamente scelto di porre sullo stesso piano tutte le motivazioni – a prescindere dal fatto che siano o meno tutelate dall'ordinamento – diverse dall'infortunio sul lavoro e dalla causa imputabile ad essa datrice di lavoro (quale evidentemente è il malfunzionamento della app, che impedisce il log-in)”.
Avv. Francesca Frezza