L’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza di marchi altrui

L’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza di marchi altrui
La sentenza n. 7940 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa – A, resa il 13.7.2017, ci permette di tornare a trattare il tema della concorrenza sleale e della contraffazione di marchi prestigiosi del settore di lusso. L’indebito vantaggio dell’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza dei marchi con palese sfruttamento della scia del marchio notorio e del credito che si giunge a godere sul mercato si configura come appropriazione parassitaria. Questo è il principio espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Milano. Nel caso di specie le Sig.re “omissis” e “omissis”, titolari di due esercizi attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori hanno convenuto la società “Ferragamo s.p.a.” per sentir accertare che la commercializzazione delle scarpe delle due commercianti oggetto di contestazione non costituiscono contraffazione del marchio comunitario della società italiana “Ferragamo”. Quest’ultima si è costituita contestandone la fondatezza e affermando che le due diverse fibbie utilizzate dalle commercianti cinesi riproducevano in modo pedissequo i marchi “Vara” della Ferragamo, in particolare la placchetta metallica. Sul punto il giudice –effettuati gli accertamenti e confronti necessari- ha ritenuto che la tutela di cui godono i marchi rinomati “non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio rinomato e il segno tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, essendo sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio rinomato abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio”. Sotto l’aspetto del risarcimento del danno, invece, il Tribunale di Milano ha affermato la sussistenza in capo alle commercianti cinesi di un danno in termini di svilimento dei marchi “Vara”, derivante dalla presenza sul mercato dei prodotti in oggetto. Si delinea così la centralità della funzione comunicativa del marchio e il fatto che la sua tutela attiene strettamente alla sua capacità di comunicare un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico.
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