L’"AD" infedele viene revocato d’urgenza

L’"AD" infedele viene revocato d’urgenza
Con il decreto n. 2792-17 del 18 aprile 2017, il Tribunale di Cagliari ha stabilito come le gravi irregolarità commesse dall’amministratore nella gestione della società consentano sempre al Tribunale l’adozione di un provvedimento d’urgenza, inaudita altera parte (art. 700 del Codice di procedura civile), per sollevarlo dall’incarico prima della conclusione del processo a cui è sottoposto.

Questo perché la mancata convocazione in assemblea dei soci di minoranza e la successiva trascrizione presso il Registro imprese di un verbale attestante il mendace svolgimento di un’assemblea totalitaria impongono il provvedimento d’urgenza ove la delibera abbia per oggetto la cessione dell’azienda e il cessionario sia prossimo al pagamento.

Inoltre, la volontà dell’amministratore di agire quale dominus assoluto impone, altresì, la sua revoca immediata al fine di preservare la liquidità in arrivo dal cessionario dell’azienda. Infine, se l’amministratore viene effettivamente revocato, deve essere nominato un curatore speciale, che permetta alla società l’esercizio del contraddittorio nella fase cautelare.

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