L’accordo sindacale di cessione dell’impresa di cui sia accertato lo stato di crisi può solo riguardare le condizioni di lavoro dei dipendenti ma non può escludere l’applicazione dell’art. 2112 c.c.
La Corte d’Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento di due lavoratrici di una azienda di trasporto aereo effettuati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, condannando la società cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro.
In particolare, la Corte territoriale dichiarava che il rapporto di lavoro doveva proseguire con la cessionaria non essendo opponibile da parte di quest’ultima l’esclusione prevista dall’accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell’elenco dei dipendenti trasferiti, in ragione dell’interpretazione dell’art. 47 comma 4 bis in senso conforme al diritto eurocomunitario.
La Suprema Corte, con sentenza n. 10524 del 31 marzo 2022, nel respingere il ricorso proposto dall’azienda cessionaria confermava quanto statuito dalla Corte territoriale ricordando come il comma 4 bis dell’art. 47 cit. sia stato introdotto proprio a seguito della sentenza dell’11.6.2009 (procedimento C651/07) della Corte di Giustizia resa nell’ambito della procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi della Direttiva 2001/23/CE.
Secondo la S.C. l’unica lettura coerente del comma 4 bis citato è, quindi, nel senso che per le imprese in cui sia accertato lo stato di crisi – differentemente da quelle per cui vi siano procedure concorsuali liquidative – gli accordi di cessione possono modificare le condizioni di lavoro per salvaguardare le opportunità occupazionali ma non possono privare i lavoratori dei diritti garantiti dalla Direttiva 23/2001.
La Cassazione ha quindi concluso che l’art. 47 comma 4bis della Legge n. 428/90 ammette solo modifiche, eventualmente anche in pejus, dell’assetto economico-normativo del rapporto di lavoro, ma non autorizza alcuna deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria ex art. 2112 c.c.
Avv. Nicoletta Di Lolli