Con l’ordinanza n. 19335 dello scorso 15 giugno, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della tutela delle opere dell'ingegno realizzate su commissione, affrontando il caso del trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle opere creative realizzate dai lavoratori autonomi, con particolare riferimento a quelle non rientranti nell’oggetto della prestazione contrattuale.
Il contesto della decisione
Un’agenzia di grafica aveva realizzato per conto di una società farmaceutica dei files grafici relativi a immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente ai farmaci che quest’ultima importava e commercializzava. Tuttavia, oltre ai predetti files esecutivi, la società farmaceutica pretendeva, in assenza di un contratto scritto, anche i files sorgente, ragion per cui citava in giudizio l’agenzia col fine di ottemperavi.
Il Tribunale di Milano, in primo grado, accertava in capo alla società farmaceutica l’esclusiva titolarità di ogni diritto sui files e condannava l’agenzia alla loro restituzione.
Impugnata in appello la decisione, la Corte milanese ribaltava la decisione del giudice di prime cure e dichiarava che i diritti sui files sorgente, realizzati dal 2006 al 2012, competevano all’agenzia grafica e la cui cessione, a seguito della disponibilità della stessa, doveva avvenire a fronte di un equo corrispettivo.
Con ricorso in Cassazione, la società farmaceutica lamentava che la Corte di appello avrebbe riconosciuto per tabulas l’insussistenza dei presupposti necessari della creatività ed autonomia dell’autore, per poi tutelare contraddittoriamente il frutto della sua attività come opera dell’ingegno.
La decisione della Cassazione: la prevalenza delle clausole contrattuali nei contratti di commissione
Confermando la decisione di secondo grado, la Corte di Cassazione ha posto in primo luogo l’attenzione sul concetto giuridico di creatività ex art. 1 della L. n. 633 del 1941 (l.d.a.), evidenziando come affinché un’opera dell’ingegno possa ricevere protezione occorre che vi sia la presenza di un atto creativo, anche minimo, tale da rendere manifestamente evidente la sua presenza, pervenendo in tal modo a riconoscere l’elemento di creatività anche in quelle opere consistenti in idee e nozioni semplici.
In secondo luogo, premessa l’assenza tra le parti di una pattuizione scritta che chiarisse l’oggetto del contratto di appalto, la Corte ha rilevato come la casa farmaceutica, sebbene avesse dato precise indicazioni sui prodotti, si era contrattualmente vincolata a ricevere dall’agenzia soltanto il prodotto finale della sua attività, il cd. corpus mechanicum, ossia i files esecutivi, e non anche il files sorgente, cd. corpus mysticum, il cui diritto di sfruttamento rimaneva, in assenza di specifiche clausole contrattuali, in capo all’agenzia grafica, in ragione di un contributo creativo dalla stessa apportato.
Tra l’altro, anche se non applicabile al caso di specie, la Corte richiamava la disciplina dettata dall’articolo 4 della L. n. 81/2017 (c.d. “Jobs Act”) che in tema di apporti originali e invenzioni del lavoratore dispone che ad eccezione del caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro, e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo.
Conclusioni
La pronuncia in commento offre l’occasione per approfondire il tema della titolarità delle opere dell’ingegno su commissione, fornendo utili indicazioni tanto alle aziende committenti quanto a quelle incaricate per evitare falle nel loro business.
Al centro della disamina si colloca il contratto: per assicurarsi lo sfruttamento economico delle opere e delle creazioni protette dal diritto d’autore e realizzate da lavoratori autonomi, il contratto di collaborazione dovrà contenere necessariamente i riferimenti non soltanto al corpus mechanicum, ma anche, e soprattutto, al corpus mysticum, e come tale commisurando di conseguenza il corrispettivo richiesto alla effettiva cessione.
Dott. Pasquale Sammario