La start up innovativa può fallire?

La start up innovativa può fallire?
“Il primo comma dell’art. 31 prevede che la “start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”). Ciò significa che, in caso di insolvenza della start up non è possibile dichiararne il fallimento e che l’iniziativa per l’analoga liquidazione dei beni è riservata alla stessa start-up debitrice”. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, nell’Ordinanza pubblicata il 4 luglio 2022, n. 21152.

La Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, riprende il principio di diritto previsto dall’ articolo 31 del DL n. 179 del 2012 il quale sancisce che la start-up innovativa non sia sottoponibile a procedure concorsuali che siano differenti da quelle individuate dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ossia i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Ciò comporta che, quando si concretizzi l’insolvenza di una start-up, non sia prevista la possibilità di pronunciarne il fallimento e che l’iniziativa per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 3 del 2012 sia riservata alla stessa start-up debitrice.

La Corte precisa che l’anzidetto regime di favore è stato circoscritto ai primi 5 anni dalla data di costituzione della società se avvenuta dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012. Il termine quinquennale è invece ridotto a quattro, tre o due anni per le società costituite rispettivamente, nei due, tre o quattro anni precedenti (art. 25 comma 3 d.l. cit).

La disciplina di favore precisa la Corte, è riservata senz’altro esclusivamente alle start up certificate quali “innovative”, ovvero che soddisfano i requisiti ex art. 25 comma 2 d.l. citato.

Avv. Michela Chinaglia

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori