La sola sussistenza di uno stato di crisi non può costituire una ragione per escludere il carattere ritorsivo del recesso

La sola sussistenza di uno stato di crisi non può costituire una ragione per escludere il carattere ritorsivo del recesso
Avv. Francesca Frezza Affinchè resti escluso il carattere determinante del motivo illecito del licenziamento ex articolo 1345 c.c. ed articolo 18, comma 1, legge 300/1970, non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito. La Corte di Appello di Genova, in parziale accoglimento del reclamo proposto da un lavoratore che era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo da una azienda di distribuzione di bevande all’ingrosso, respingeva la richiesta di accertamento della natura ritorsiva del recesso e, pur ritenendo il recesso illegittimo, dichiarava risolto il rapporto di lavoro condannando la società datrice di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte territoriale, escludeva il carattere ritorsivo del licenziamento in quanto lo stato di crisi della società, risultante dalle procedure di cassa integrazione e licenziamento collettivo che si erano succedute, impediva - ad avviso dei Giudici - di ritenere ritorsivo  il licenziamento. Il lavoratore, unitamente alla società, sottoponeva a ricorso per cassazione la sentenza della Corte genovese. La Cassazione con sentenza n. 808 del 16 gennaio 2020 ha accolto il motivo di impugnazione del lavoratore rilevando che, ai fini di escludere il carattere ritorsivo del licenziamento, non era sufficiente la prova dell’esistenza del presupposto indicato nel licenziamento, in quanto è anche necessario che il recesso sia legittimamente intimato sulla base di tale causale. La semplice esistenza della ragione economica indicata nel licenziamento non può escludere di per sè il motivo illecito del licenziamento contestato dal lavoratore, dovendosi ritenere necessaria sia la sussistenza dell’esigenza organizzativa, che la legittimità del concreto recesso intimato.
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