La sentenza della Corte di Cassazione sul legittimo utilizzo della posta elettronica interna per comunicazioni sindacali in assenza di canali comunicativi dedicati

La sentenza della Corte di Cassazione sul legittimo utilizzo della posta elettronica interna per comunicazioni sindacali in assenza di canali comunicativi dedicati
Una RSA costituita all’interno di una azienda operante nel settore informatico che si avvaleva di un sistema di comunicazione intranet utilizzava i canali aziendali per inoltrare un messaggio a contenuto sindacale.

A fronte della contestazione dell’indebito utilizzo dei sistemi aziendali, l’organizzazione sindacale promuoveva un ricorso per condotta antisindacale innanzi al Tribunale di Catania che in sede di opposizione accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla locale Corte di Appello che riteneva la fattispecie regolata dall’art. 26 stat. lav. riconducendola ad una forma di “volantinaggio elettronico”.

La Corte di Cassazione con sentenza del 5 dicembre 2022 n. 35643, nel richiamare le norme dello statuto che consentono di effettuare divulgare le iniziative del sindacato e di svolgere attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro, ha ritenuto che le disposizioni debbano essere interpretate considerando un “aggiornamento temporale” onde garantire l’effettività dei diritti sindacali.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso della società, ha pertanto affermato che rispetto al contesto normativo di riferimento, che include legittimamente scelte datoriali di individuazione di specifici canali di comunicazione dedicata alla attività sindacale accanto a scelte di differente natura che invece consentano l'utilizzo di un unico canale diffusivo, è, tuttavia, legittima la valutazione della Corte distrettuale che, in presenza di turni su un arco temporale di 24 ore, in assenza di prova circa un pregiudizio per l'attività aziendale ha ritenuto legittima, in assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l'utilizzo della posta aziendale anche per comunicazioni sindacali che non creino pregiudizio all'azienda, in tal modo escludendone il divieto assoluto di utilizzo invocato dalla società.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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