Nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, la generica designazione degli eredi come beneficiari comporta l’acquisto, da parte dei medesimi, di un diritto proprio alla prestazione assicurativa. L’indennizzo si ripartisce in quote uguali tra i beneficiari, ciascuno dei quali ha diritto di esigere dall’assicuratore il pagamento della propria quota.
La (controversa) questione della misura dell’indennizzo nel caso di generica designazione degli eredi come beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzo
Con l’ordinanza interlocutoria n. 33195 del 16 dicembre 2019 i Giudici della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamati a pronunciarsi in ordine alla questione della ripartizione dell’indennizzo tra più beneficiari di un’assicurazione sulla vita individuati in base al generico riferimento alla categoria degli eredi legittimi, hanno rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni semplici della medesima Suprema Corte.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388; Cass. civ., Sez. lav., 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26606; Cass. civ., Sez. VI-3, 15 ottobre 2018, n. 25635), in caso di designazione dei terzi beneficiari del contratto effettuata mediante il riferimento alla categoria degli eredi le quote spettanti ai medesimi devono presumersi, nell’ipotesi in cui non sia stato indicato uno specifico criterio di riparto, uguali.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale minoritario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210), invece, la misura dell’indennizzo è proporzionale alla quota in cui ciascun beneficiario è succeduto, applicandosi la disciplina codicistica relativa alla successione ereditaria.
In ragione del rilevato contrasto interpretativo i Giudici della Terza Sezione hanno trasmesso gli atti al Presidente della Suprema Corte al fine dell’assegnazione alle Sezioni Unite.
La composizione del contrasto interpretativo
Con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito quanto segue: «Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in una delle forme previste nell’articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione … Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi”, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura … Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo».