La riforma del diritto d’autore in Italia: tra nuovi equi compensi e ruolo delle collecting societies

La riforma del diritto d’autore in Italia: tra nuovi equi compensi e ruolo delle collecting societies
Il decreto legge 177/2021 che ha implementato in Italia la Direttiva sul copyright n. 2019/790 (c.d. Direttiva Copyright) è intervenuto in linea con l’intento della direttiva di riformare la materia del diritto d’autore alla luce dei cambi di paradigma cui si è assistito negli ultimi decenni.

Tali cambiamenti che, nella maggior parte dei casi hanno interessato e continuano ad interessare nuove modalità di fruizione di contenuti protetti dal diritto d’autore, hanno infatti costretto ad una riflessione e azione sul piano legislativo anche al fine da ridefinire gli equilibri tra i molteplici soggetti che interagiscono: ognuno portatore di propri secondari interessi, ma tutti “litisconsorti necessari” nella filiera creativa del sistema cultura. 

Tra tali soggetti oltre ad autori, artisti interpreti ed esecutori (AIE) e utilizzatori, figurano le società di gestione collettiva la cui fisionomia tipica nonché storica, è caratterizzata da profili corporativi e solidaristici, in grado di  differenziarle notevolmente dalle normali imprese di servizi. Nonostante ciò, il nucleo centrale dell’attività svolta da tali società rimane quello di fornitura, agli autori, AIE, editori e produttori, di servizi in grado di qualificarle come “imprese” ai sensi delle norme generali dell’Unione Europea in materia di concorrenza, laddove incidono sullo sfruttamento commerciale delle opere tutelate, configurando la realizzazione di un’attività economica.

Nell’ambito particolare dei diritti musicali, il d.lgs n. 177/2021 ha recepito la Direttiva Copyright nell’ordinamento italiano in una prospettiva particolarmente sfidante per il ruolo assunto dalle collecting societies, quale ruolo di garanzia rispetto alla realizzazione dell’interesse degli aventi diritto.

Gli interventi del legislatore ultimo, seppur poco sistematici, hanno avuto riguardo ai diritti ad equo compenso, quali diritti connessi con funzione integrativa della remunerazione contrattuale e che quindi non sono sostitutivi dell’esclusiva, ma si affiancano a quest’ultima. Si tratta, infatti, di diritti che autori e AIE vantano nei confronti dell’avente causa diretto o nei confronti degli utilizzatori di opere e prestazioni nonostante l’avvenuta cessione dei propri diritti esclusivi a favore dei produttori di fonogrammi.

Le innovazioni in relazione a tali tipologie di diritti ad equo compenso, hanno comportato l’introduzione di nuovi diritti, quale ad esempio l’introduzione ex art. 80, comma 2, lettera d) della L. n. 633 del 1941 di un diritto alla remunerazione per gli AIE laddove l’utilizzazione si concretizzi nella messa a disposizione del pubblico di fonogrammi.

Tale disposizione attribuisce al contempo  agli organismi di gestione collettiva un ruolo nell’amministrazione di detti diritti, benché non esclusivo, trattandosi di un diritto che pare poter essere rivendicato anche in maniera disintermediata. 

Simili interventi da un lato rafforzano il ruolo dei titolari del diritti nella loro funzione diretta di garanzia dei propri diritti, dall’altro ampliano l’ambito di intervento delle collecting societies alle quali vengono attribuite dal legislatore nuove competenze di riscossione in ordine a nuovi compensi, con il rischio tuttavia che l’impianto concorrenziale assegnato al mercato dei diritti connessi già nel 2014 con la Direttiva Barnier abbia l’effetto di svuotare di operatività quella stessa funzione di garanzia che gli sforzi legislativi hanno cercato di corroborare. 

Ad ogni modo, il progetto di riforma per come attuato nell’ordinamento italiano, ha previsto al contempo la devoluzione all’ Agcom di competenze ampie ed eterogenee che ne rafforzano il ruolo: l’Autorità è chiamata a svolgere una funzione para - legislativa nella misura in cui elaborerebbe linee guida, parametri di riferimento, e norme procedurali, e al contempo una funzione di assistenza negoziale finalizzata a favorire l’accordo fra le parti.

A tal riguardo, occorre richiamare i recenti eventi che, lungi dal realizzare collaborazioni proficue anche secondo il dettato normativo vigente,  hanno visto collecting societies del comparto musicale avviare innanzi alle autorità giudiziarie procedimenti esecutivi e innanzi all’Agcom procedure sanzionatorie per violazione dell’art. 23, commi 1 e 2, del D. Lgs. 35/2017, concernente l’obbligo degli utilizzatori di opere dell’ingegno, entro novanta giorni dall’utilizzazione, di far pervenire ai competenti organismi di gestione collettiva le informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette.

Le autorità giudiziarie e indipendenti si trovano, invero, di fronte ad un complesso scenario, composto da una molteplicità di diritti, da una molteplicità di soggetti portatori di interessi secondari diversi e che rischiano di moltiplicarsi ad infinitum laddove non è prevista l’intermediazione obbligatoria.

Queste stesse autorità si trovano, inoltre, ad affrontare un mutato scenario normativo dettato da una riforma del diritto d’autore recentissima, e che sembra a sua volta sottostare alle regole di natura prettamente economica del libero mercato, svolgendo quali soggetti di ultima istanza quella necessaria funzione di garanzia strumentale alla salvaguardia degli equilibri di un intero comparto, quello musicale composto da autori, AIE, produttori e relative società di gestione dei diritti, e da utilizzatori e utenti, quali soggetti che rendono possibile la fruizione delle opere, e/o fruiscono essi stessi del prodotto musicale.

Avv. Martina Petrucci

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