Avv. Francesca Frezza
Un lavoratore, a seguito di un grave infortunio subito a seguito della caduta da un “cestello” nel quale lavorava in altezza adiva il giudice del lavoro al fine di richiede la condanna dell’azienda datrice di lavoro al risarcimento dei danni subiti.
La domanda veniva respinta in primo grado con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 3282 dell’11 febbraio 2020, nel rigettare il ricorso di legittimità ha ribadito che l’art. 2087 c.c. non configura in alcun modo un’ipotesi di responsabilità oggettiva richiedendosi comunque la prova di un profilo di colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
Pur valorizzando la “funzione dinamica” che va attribuita alla disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., precisa la Corte, in quanto norma diretta a spingere l’imprenditore ad attuare, nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro, è stato condivisibilmente riconosciuto che la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica dei dipendenti e di correlativo pericolo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
Gli accertamenti compiuti dalla Corte di Appello, conformi agli approdi cui era pervenuto anche il giudice di prima istanza, convergevano univocamente nel definire come effettiva la fornitura da parte datoriale, a mezzo dei suoi preposti, dei necessari mezzi di protezione, così come reale l’addestramento in ordine all’uso degli stessi e la vigilanza in ordine al rispetto delle istruzioni impartite, avendo il responsabile della sicurezza della società convenuta, costantemente provveduto a richiamare i dipendenti ad un uso corretto delle misure di protezione antinfortunistiche.
Infine, le stesse acquisizioni probatorie avevano confermato la conformità della cintura di cui era corredato il cestello per i lavori in quota alle norme di protezione, cui faceva riscontro altresì la conformità ai requisiti di sicurezza del macchinario utilizzato dal lavoratore al momento del sinistro.