La perdita di "chance" lavorativa non è assoggettata a tassazione

La perdita di "chance" lavorativa non è assoggettata a tassazione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce che la chance è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile.

Alcuni dirigenti medici, che avevano ottenuto una sentenza che riconosceva loro il risarcimento del danno per la mancata prescritta formazione, stipulavano una conciliazione per la perdita di chances lavorative con la ASL di appartenenza.

A seguito di una verifica fiscale l’amministrazione sottoponeva a tassazione IRPEF gli importi percepiti.

La Commissione Tributaria Regionale adita dai contribuenti respingeva i gravami dei lavoratori affermando che gli importi erogati avevano natura di reddito da lavoro.

La Suprema Corte, con sentenza n. 3804 dell’8 febbraio 2023, ha accolto il gravame rilevando che il titolo al risarcimento del danno, connesso alla "perdita di chance", non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale.

Il risarcimento riconosciuto al ricorrente dal Giudice del Lavoro (consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) è stato solo determinato in base ad una mera valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio senza che detta modalità di determinazione - conclude la Cassazione - modifichi il titolo dell’attribuzione.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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