La mera allegazione della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l’impossibilità di presenziare all’audizione personale richiesta

La mera allegazione della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l’impossibilità di presenziare all’audizione personale richiesta

Avv. Francesca Frezza

Lo stato di malattia non integra, di per sé solo, un’impossibilità assoluta del lavoratore, che versi in esso, ad allontanarsi da casa. Sicché, la mera allegazione, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificare l’impossibilità del lavoratore di presenziare all’audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all’allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.

Un dipendente di un’azienda di gestione del servizio postale impugnava il licenziamento per giusta causa adottato nei sui confronti deducendo la tardività della contestazione disciplinare, nonché la violazione del proprio diritto di difesa.

La Corte d'Appello di Bologna rigettava il reclamo proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione datoriale avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 49 I. 92/2012, accertava la legittimità del licenziamento per giusta causa, rigettando l'impugnazione del lavoratore e le sue conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la tardività della contestazione disciplinare, in applicazione del principio di "immediatezza relativa", tenuto conto della delicatezza e complessità degli accertamenti e dell'arco temporale di emissione di carte prepagate, alla luce della tempistica osservata dalla società datrice in relazione alla conoscenza avuta della perquisizione domiciliare nel procedimento penale a carico del dipendente; ed essa negava pure la violazione del suo diritto di difesa per la mancata audizione personale richiesta, a causa di assenza per malattia nelle due date fissategli, senza che peraltro il lavoratore comunicasse ulteriori giustificazioni scritte, sebbene a ciò invitato dalla società datrice.

Nel merito, la Corte felsinea accertava siccome provato, in esito ad attento e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, l'addebito disciplinare contestato di abuso della posizione gerarchica sovraordinata nell'induzione di alcuni colleghi, quanto meno dal 14 luglio 2014 in quanto direttore dell'ufficio, all'attivazione di sette (delle cinquanta) carte prepagate, tutte rinvenute nella perquisizione domiciliare ed emesse in violazione della procedura interna, in particolare in assenza degli intestatari o comunque senza la loro volontà. Essa riteneva tale comportamento, di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, in contrasto con il codice etico aziendale e integrante il reato di uso indebito di carta di pagamento, così da costituire giusta causa di licenziamento.

Il lavoratore ricorreva per cassazione avverso tale sentenza con diciannove motivi, cui resisteva la società con controricorso.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 980 del 17 gennaio 2010, respingeva il ricorso e, con specifico riferimento alla contestata tardività, rilevava che essa deve essere intesa in senso relativo a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. Nel caso di specie la Corte territoriale, rilevava la Corte di Cassazione, ha correttamente richiamato e applicato i predetti principi di diritto, in esito ad accertamento in fatto congruamente argomentato, pertanto insindacabile in sede di legittimità.

Con riferimento poi alla lamentata lesione del diritto di difesa del lavoratore per mancata audizione personale, la Corte ha ritenuto anche tale motivo infondato ribadendo che seppur in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ove quest'ultimo eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, l'accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Il lavoratore ha bensì diritto, prosegue la Corte, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, ma non anche, ove il datore a seguito della richiesta lo abbia convocato per una certa data, a un differimento dell'incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.

Ora, nel caso di specie secondo la Suprema Corte la Corte territoriale ha accertato il rispetto del diritto di difesa, in base a ragioni congruamente argomentate, quali l'avere la società datrice fissato una data per l'audizione personale richiesta dal lavoratore, rinnovandola per la sua mancata presentazione alla prima a causa per malattia, preavvertendolo della propria esigenza di esaurire con la seconda data il procedimento disciplinare rispetto alla previsione della contrattazione collettiva, invitando il lavoratore alla comunicazione di ulteriori giustificazioni scritte, dal predetto non inoltrate.

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