La legittimità del patto di non concorrenza con corrispettivo variabile

La legittimità del patto di non concorrenza con corrispettivo variabile
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sancisce la legittimità del patto di non concorrenza con corrispettivo variabile

Il Tribunale di Milano, in accoglimento di un ricorso promosso da un lavoratore, dichiarava la nullità del patto di prova apposto al suo contratto di lavoro per indeterminabilità del corrispettivo correlato alla durata del rapporto di lavoro in mancanza di un importo minimo garantito.

L’importo del patto di non concorrenza era, infatti, pari a 10.00,00 euro l’anno per la durata di tre anni a condizione che il lavoratore avesse reso la prestazione per almeno tre anni dovendosi, altrimenti, ridurre l’importo in ragione della minore durata del rapporto.

La Corte di Appello confermava la decisione.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 33424 dell’11 novembre 2022, in accoglimento del gravame della società, annullava la sentenza dichiarando la validità del patto.

La Suprema Corte perviene alla riforma della decisione affermando che il compenso pattuito, il cui valore non può essere simbolico o manifestamente iniquo in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore, deve essere determinato o determinabile.

Rispetto al requisito della determinabilità la Corte ha accolto il ricorso sul rilievo che la mera variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro – che opera su un piano diverso dal carattere simbolico o manifestamente iniquo dell’importo - non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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