Avv. Alessandro La Rosa
In data 24.12.2019 la Sez. Impresa del Tribunale Civile di Milano ha emesso un importante decreto che costituisce un ulteriore passo avanti nella lotta alla (sempre più aggressiva) pirateria digitale: questa volta a tutela delle opere cinematografiche.
Oggetto del decreto suddetto è il film “Tolo Tolo”, diretto ed interpretato dal celebre attore e comico italiano Checco Zalone, uscito nelle sale il 1 gennaio 2020.
Già nel corso delle settimane precedenti la distribuzione del film nelle sale, erano comparse decine di portali web “pirata” i quali, utilizzando fra l’altro abusivamente il titolo e la locandina dell’opera, pubblicizzavano l’imminente messa a disposizione di quest’ultima a beneficio dei propri utenti.
Pertanto, a seguito dell’invio ai fornitori di servizi di hosting dei suddetti portali di formali diffide rimaste senza alcun riscontro, le società Taodue s.r.l. e Medusa Film s.p.a. –rispettivamente produttore e titolare dei diritti di distribuzione dell’opera- il giorno 19 dicembre 2019 hanno giocato d’anticipo depositando un ricorso cautelare d’urgenza con cui chiedevano al Tribunale Impresa “A” di Milano l’emissione di un decreto che imponesse ai maggiori operatori telefonici italiani l’adozione delle più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i propri clienti l’accesso ai portali pirata in questione, sia nella loro attuale denominazione che in associazione a qualsiasi altro futuro domain name (di primo o di secondo livello) idoneo a consentire l’accesso ai medesimi contenuti illeciti.
Il Tribunale, pronunciandosi tempestivamente, ha accolto le richieste delle parti ricorrenti con il decreto n. 2718/2019. Con tale provvedimento, il Giudice meneghino ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, stante sia l’abuso di titolo e della locandina del film sia l’indubbia intenzione dei portali pirata di trasmettere illecitamente l’opera non appena questa fosse stata distribuita nelle sale, nonché del periculum in mora, tenuto contro fra l’altro della “fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro da parte del pubblico e della critica, nel successivo ciclo di vitalità commerciale di un film”.
Conseguentemente, con il suddetto decreto (emesso inaudita altera parte, vista “la particolare urgenza […] stante la necessità di intervento in tempi utili a evitare l’ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza alla distribuzione del film nella sale cinematografiche di tutta Italia”) il Tribunale ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi: l’accesso ai nomi a dominio individuati dalle ricorrenti, anche qualora ad essi venga associato un diverso top level domain -qualora trasmettano la medesima opera oggetto del ricorso-, nonché l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain, con l’ulteriore condizione che sussista l’obiettivo collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita iniziale.
Gli ISP dovranno continuare ad intervenire prontamente a seguito delle segnalazioni dei titolari dei diritti sull’opera.
Si tratta di un risultato particolarmente importante per il comparto cinematografico italiano e, più in generale, per tutti i produttori di contenuti: l’Autorità giudiziaria italiana ha mostrato particolare sensibilità rispetto alla necessità di garantire una tutela preventiva –che sia effettiva ed efficace- alle opere protette dal diritto d’autore, abusivamente riprodotte nell’ambiente digitale.
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