Il par. 7 dell'art. 17 dispone che gli utenti di ogni Stato membro devono potersi avvalere di una serie di eccezioni e limitazioni quando mettono a disposizione del pubblico contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online. Un nuovo regime di eccezioni al diritto di comunicazione al pubblico a beneficio degli utenti?
Nella parte I , II e III di questo approfondimento sull'art . 17 della direttiva 790/2019/CE ci siamo occupati delle finalità perseguite dal legislatore comunitario con tale norma, della definizione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ”, della relazione tra tali operatori e il diritto di comunicazione al pubblico, delle conseguenze giuridiche che ne derivano e, infine, delle limitazioni di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.
In questa sede analizzeremo invece la portata del par. 7 della norma in commento, secondo cui gli utenti possono utilizzare contenuti protetti a condizione che l'uso che di essi ne viene fatto sia riconducibile ad una delle seguenti eccezioni:
a) citazione, critica, rassegna;
b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
Il problema che si pongono oggi i legislatori dei singoli Stati membri è il seguente: è ipotizzabile una ricostruzione di tali eccezioni in termini quantitativi? Al ricorrere di quali parametri, cioè l'uso dell'estratto di un'opera potrà considerarsi lecito sulla base di tali “eccezioni”? O non sarebbe meglio invece lasciare valutare i giudici sulla base dell'analisi di ogni singolo caso concreto?
Va preliminarmente rilevato che le suddette disposizioni riproducono quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 3, lettera d) ek) , della direttiva 29/2001/CE (cd. InfoSoc).
Tali ultime previsioni normative sono state ripetutamente interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la quale, costantemente, ha ritenuto che l'accertamento dei presupposti per l'operatività delle eccezioni ivi formulate –siano esse “trasformative” o “non trasformative”– è attività di pertinenza delle autorità degli Stati membri, le quali valutate, caso per caso, la compatibilità dell'uso del materiale protetto, da parte degli utenti, con i principi e le norme che regolano la materia de qua.
Prova dell'impossibilità di affidare la soluzione delle questioni che comportano a formule di tipo “quantitativo” è data dal fatto che la stessa Corte di Giustizia, solo a seguito dell'esame complessivo di tutte le circostanze del caso concreto, è giunta ad escludere la configurabilità di taluna delle eccezioni di cui si tratta anche in presenza dell'uso non autorizzato di soli due secondi di un'opera musicale (sentenza Pelham, C‑476/17 ) o di undici parole estratte in sequenza dall'articolo di un quotidiano ( sentenza Infopaq, C‑5/08 ).
Sulla necessità di valutare l'operatività del regime delle eccezioni/limitazioni al diritto autorale alla luce delle circostanze del singolo caso concreto è anche la giurisprudenza di alcuni Stati membri (tra cui quella italiana), come confermato dal parere dell'Avvocato Generale nell'ambito della causa C-201/13 (punto 55).
Posto che l'art. 17, § 7 della direttiva 2019/790/CE di cui si discute ripropone quanto già stabilito dall'art. paragrafo 3, lettere d) ek) della direttiva InfoSoc, siamo dell'avviso che anche la nuova direttiva copyright dovrebbe essere letta alla luce dei principi di carattere generale ripetutamente enunciati dalla direttiva InfoSoc e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia .
Avv. Alessandro La Rosa