La Corte di Giustizia UE torna sulla differenza tra diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico di opere protette (causa C-263/18)

La Corte di Giustizia UE torna sulla differenza tra diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico di opere protette (causa C-263/18)

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema della differenza tra diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico di opere protette, dichiarando che la fornitura al pubblico -mediante download- di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

La decisione muove dall’azione promossa da due associazioni olandesi aventi ad oggetto la difesa degli interessi degli editori, al fine di contrastare l’attività posta in essere dalla società “Tom Kabinet”, la quale offre un marketplace online per libri elettronici di seconda mano.

Alla Corte di Giustizia è stato chiesto di chiarire se la fornitura agli utenti di opere protette -mediante download da Internet- debba essere considerata compresa nel diritto di distribuzione, con la conseguenza che tale diritto si esaurisce con la fornitura “originale” effettuata con il consenso dell’autore.

Come noto, i diritti sopra richiamati alla distribuzione e di comunicazione al pubblico sono disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29/CE. La Corte di Giustizia, nel trattare il caso in esame, ha innanzitutto ribadito che “la nozione di «comunicazione al pubblico», come sottolineato dal considerando 23 della direttiva 2001/29, deve essere intesa in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo”, considerando poi che la fornitura mediante download di un libro elettronico per un uso permanente non rientra nel diritto di «distribuzione al pubblico» di cui all’art. 4, paragrafo 1, bensì nel diritto di «comunicazione al pubblico» contemplato all’articolo 3, paragrafo 1, al quale –come detto- non si applica il principio dell’esaurimento.

Il Giudice comunitario ha ricordato che la regola dell’esaurimento era, già dai lavori preparatori della Direttiva 2001/29/CE, riservata alla distribuzione di oggetti tangibili.

Pertanto, dal momento che “le copie digitali dematerializzate, diversamente dai libri su un supporto tangibile, non si deteriorano con l’uso, con la conseguenza che le copie di seconda mano costituiscono perfetti sostituti delle copie nuove”, applicare la regola dell’esaurimento ai libri elettronici rischierebbe di incidere sull’interesse dei titolari di ricevere un adeguato compenso in maniera assai più significativa che in ipotesi di libri incorporati su un supporto materiale.

La nozione di «comunicazione al pubblico», consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima al pubblico.

Ebbene, quanto al primo elemento, dalla relazione sulla proposta di Direttiva 2001/29/CE emerge che “l’atto critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero l’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”)” e che “[è] irrilevante se l’opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno”. Quindi, mettere le opere a disposizione degli utenti che si registrano sul sito Internet del club di lettura dev’essere considerato come una «comunicazione» di un’opera, senza che sia necessario che l’utente si avvalga di tale possibilità scaricando effettivamente il libro elettronico da detto sito Internet.

Con riferimento al secondo elemento, occorre considerare non solo del numero di utenti che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma anche quanti tra questi possano avervi accesso in successione.

Dopo aver chiarito che un’opera protetta per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico, la Corte UE ha rilevato che:

- “la messa a disposizione di un libro elettronico, è in generale accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura, da parte dell’utente che ha scaricato il libro elettronico di cui trattasi”;

- “una comunicazione come quella effettuata dalla Tom Kabinet è fatta ad un pubblico che non è stato già preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore e, pertanto, ad un pubblico nuovo”;

concludendo quindi che “la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29”.

Per una sintesi del parere dell’Avvocato Generale UE: https://www.previti.it/archives/14435.

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