La Corte d' Appello di Napoli solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 cpc in tema di condanna alle spese

La Corte d' Appello di Napoli solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 cpc in tema di condanna alle spese
Avv. Francesca Frezza La previsione che penalizza irragionevolmente il soggetto economicamente debole nella scelta di accettare una soluzione formalmente libera, alternativa ad un procedimento giudiziale, che a sua volta è espressione di un diritto fondamentale, introduce un assetto che, irragionevolmente ed in forma sproporzionata, lede il principio di uguaglianza ostacolando di fatto la tutela del lavoro nella sede naturale del processo, enfatizzando un fattore di disparità il cui superamento è, viceversa, oggetto della norma centrale nell’ordinamento costituzionale. Un lavoratore adiva il Tribunale di Torre Annunziata allo scopo di vedersi accertare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in costanza di un rapporto di lavoro. Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice formulava una proposta conciliativa, pari ad € 2.500,00, che veniva accettata dalla convenuta e rifiutata dal lavoratore. All’esito del giudizio il Giudice condannava la convenuta al pagamento di una somma inferiore a quanto proposto in via conciliativa, pari ad € 900,00, e per tale ragione condannava ai sensi dell’art. 91, 2° alinea cpc il lavoratore al pagamento delle spese di lite per la somma di € 1.500,00 oltre accessori, in ragione del rifiuto dell’offerta conciliativa. Il lavoratore adiva, quindi, la Corte di Appello di Napoli allo scopo di vedersi riformata la sentenza sia con riferimento al mancato riconoscimento delle maggiori somme rivendicate, sia con riferimento alla statuizione relativa alla condanna alle spese. La Corte d’Appello, con ordinanza del 22 luglio 2019, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata in quanto l’art. 91 cpc in sé e in combinato disposto con l’art. 420 1° co. Cpc si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, comma1, Cost. rispetto agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU, sospendeva il giudizio e disponeva la trasmissione dell’ordinanza e degli atti alla Corte Costituzionale. Secondo la Corte, infatti, il regime delle spese sancito dall’art. 91 cpc che penalizza il diritto di rifiutare una definizione conciliativa del soggetto “debole”, costretto ad agire giudizialmente per la tutela dei diritti  fondamentali, genera una discriminazione fondata “sulla ricchezza” o su “ogni altra condizione” (art. 14 Cedu) in quanto l’aggravio di spese produce una penalizzazione economica che si riflette inevitabilmente, ostacolandolo, anche sul diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 Cedu). L’esigenza deflattiva del contenzioso, infatti, non può, sulla base di quanto espresso dalla Corte partenopea, giustificare una deroga al fondamentale dovere dello stato di tutelare il lavoro e i diritti che lo connotano.
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