La conversione ope iudicis di un contratto di lavoro a termine non costituisce una “assunzione” rilevante ai fini dell’applicazione del regime di sanzionatorio del contratto a tutele crescent

La conversione ope iudicis di un contratto di lavoro a termine non costituisce una “assunzione” rilevante ai fini dell’applicazione del regime di sanzionatorio del contratto a tutele crescent
Avv. Francesca Frezza In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva. Un lavoratore assunto a tempo determinato veniva licenziato da una fondazione musicale. Nel corso del giudizio il lavoratore richiedeva la conversione del rapporto di lavoro a termine e la condanna dell’ente alla reintegra nel posto di lavoro. Il Tribunale, ritenuta la invalidità del termine apposto al contratto di lavoro e disposta la conversione del rapporto, applicava il regime indennitario previsto dall’art. 18 stat. lav. escludendo la riconducibilità del rapporto di lavoro alle conseguenze previste per il contratto a tutele crescenti. La Corte di Appello di Roma, nel respingere il reclamo della società, confermava l’applicazione del regime applicabile alla data di costituzione del rapporto di lavoro e, in accoglimento del reclamo del lavoratore, disponeva la reintegra nel posto di lavoro. La Cassazione, con sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020, nel rigettare il ricorso della fondazione, ha stabilito che la conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine stipulato tra le parti per effetto della nullità del termine, si configuri come un patto modificativo di un rapporto di lavoro già instaurato e convertito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n°23/2015, con conseguente inapplicabilità del suo regime di tutela.
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